Penalità di mora mensile per ritardo nell’ottemperanza al giudicato di condanna pecuniaria (TAR Calabria n. 2149 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La somma va determinata, in assenza di iniquità o cause ostative, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e cessa con l’adempimento spontaneo o con l’insediamento del Commissario ad acta. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1713 del 28 novembre 2014, la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza alla rifusione delle spese di lite. Il titolo, passato in giudicato e notificato nel luglio 2016, non è stato eseguito.
Con decreto ingiuntivo n. 898 del 5 settembre 2016 il Giudice di Pace di Cosenza ha intimato alla stessa azienda il pagamento di ulteriori somme, comprensive di interessi e spese. Anche tale decreto, non opposto e divenuto definitivamente esecutivo, è stato notificato nel settembre 2016. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’ordine di pagamento e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione è tenuta ad adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata sui titoli giurisdizionali richiamati. L’ente non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione ai provvedimenti, onere che su di esso gravava. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
La questione centrale riguarda la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove dalla Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e si completa con la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015, che ha espressamente contemplato l’ipotesi.
Non emergendo iniquità o altre cause ostative, la somma è riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio sottolinea il carattere sanzionatorio dell’istituto: la penalità si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, senza assorbirli.
Quanto alle decorrenze, l’importo è dovuto dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, per provvedere entro i successivi 90 giorni su istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore costituito, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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