Sopravvenuta assunzione e improcedibilità del ricorso per difetto di interesse (TAR Puglia n. 215 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le condizioni dell’azione devono sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche in epoca successiva, e permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia. La sopravvenuta satisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, per effetto dell’assunzione disposta dall’amministrazione mediante scorrimento della graduatoria, determina la carenza sopravvenuta di interesse e l’improcedibilità del gravame. Il venir meno dell’interesse alla decisione preclude l’esame del merito dei motivi, anche quando la pretesa originaria risulti in concreto realizzata attraverso un provvedimento successivo. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è adottata ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., con compensazione integrale delle spese processuali quando la cessazione della materia del contendere consegua a un atto della pubblica amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla selezione indetta con il Bando n. 16 della D.D. n. 1371/2021 per il collocamento di dodici unità nel profilo di specialista tecnico di policy, ambito di ruolo salute, presso l’Area professionale competitività e sviluppo del sistema della Regione Puglia. Collocatosi inizialmente tra i non vincitori, ha impugnato gli esiti della selezione deducendo il mancato riconoscimento di un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato per i titoli dichiarati nella domanda.
La Regione Puglia e Formez Pa si sono costituiti in giudizio per resistere. Con memoria del 17 gennaio 2024 il ricorrente ha rappresentato che, con determinazione dirigenziale della Sezione Personale n. 142 del 14/02/2023, era stata disposta l’assunzione mediante scorrimento della graduatoria di trentaquattro unità di categoria D, e che egli era stato conseguentemente assunto con contratto a tempo indeterminato e pieno sottoscritto il 23/02/2023. Ha quindi chiesto dichiararsi la carenza sopravvenuta di interesse, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta assunzione del ricorrente e della conseguente realizzazione della pretesa sostanziale che aveva costituito il fondamento dell’impugnativa. Le parti resistenti non hanno formulato eccezioni al riguardo.
La questione giuridica attiene alla permanenza delle condizioni dell’azione nel corso del giudizio. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l’interesse a ricorrere non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base alla regola per cui le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Applicando tale regola, il Collegio ha ritenuto che la pretesa originariamente azionata risultasse in concreto soddisfatta. Ne consegue che non residua alcun interesse alla pronuncia sul merito dei motivi dedotti, dovendosi dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, in applicazione dell’art. 85, co. 9, cod. proc. amm., in ragione della cessazione della materia del contendere conseguente all’atto dell’amministrazione.
La sentenza è stata resa nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024, con declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, spese compensate, e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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