Laurea magistrale a ciclo unico valutabile come titolo aggiuntivo nel concorso pubblico (TAR Puglia n. 212 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diploma di laurea del vecchio ordinamento e la laurea magistrale a ciclo unico costituiscono titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale richiesta per l’ammissione al concorso pubblico. Ove il bando consenta di partecipare indistintamente con la laurea triennale o con quella magistrale, il titolo superiore deve essere valutato come titolo aggiuntivo ai fini del punteggio. La clausola della lex specialis che impedisca di far valere la laurea magistrale come titolo ulteriore rispetto a quello minimo di accesso è illegittima. Essa determina una disparità di trattamento tra candidati in possesso di titoli manifestamente diversi, conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da insegnamenti e prove differenti. Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non è invocabile quando la stessa disciplina di gara non consentiva al candidato di indicare il titolo superiore come aggiuntivo.
Il Fatto
La Regione Puglia ha indetto, con determinazione dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021, numerosi bandi di concorso per l’assunzione di complessive 209 unità di categoria D. Il bando n. 3 riguardava 6 posti di Specialista Amministrativo. Dopo la prova scritta, la Commissione ha valutato i titoli dei candidati idonei secondo l’art. 7 del bando, che al comma 4, lettera a) prevedeva 1,5 punti per la laurea ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l’ammissione, con esclusione delle lauree propedeutiche alla laurea specialistica o magistrale impiegata per l’accesso.
La ricorrente, in possesso di laurea magistrale LMG/01 in Giurisprudenza, ha partecipato indicando la laurea triennale come titolo di accesso. La Commissione le ha riconosciuto 2 punti per il diploma di specializzazione e 1 punto per l’abilitazione forense, ma non il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti. La candidata ha impugnato la graduatoria definitiva approvata con determina n. 974 del 5.10.2022, chiedendo l’attribuzione del punteggio e la rimodulazione della graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sulla mancata valutazione della laurea magistrale quale titolo aggiuntivo. Ha preliminarmente verificato l’integrale instaurazione del contraddittorio, assolta dalla ricorrente con il deposito dell’8.9.2023 a seguito dell’ordinanza collegiale n. 1038 del 12.7.2023 di integrazione per pubblici proclami.
Il punto decisivo è l’interpretazione combinata degli artt. 2 e 7 del bando. L’art. 2 richiedeva alternativamente, ai fini dell’accesso, la laurea triennale, la laurea magistrale, la laurea specialistica o il diploma di laurea vecchio ordinamento. Secondo il Tribunale, se ai fini della partecipazione è sufficiente la laurea breve, la laurea magistrale e il diploma vecchio ordinamento non possono che essere considerati titoli aggiuntivi o ulteriori rispetto a quello minimo necessario, con la consequenziale attribuzione del punteggio di 1,5 punti.
A sostegno, il Collegio richiama il d.m. n. 270/2004, che distingue gli obiettivi dei due percorsi: il corso di laurea di primo livello assicura una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (art. 3, comma 4), mentre il corso di laurea magistrale fornisce una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione (art. 3, comma 6). La diversità dei percorsi formativi fonda la qualificazione del titolo superiore come aggiuntivo.
Il Tribunale si allinea a un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamando T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7.12.2021, n. 126139, secondo cui escludere il titolo superiore dalla valutazione determinerebbe un’illogica disparità di trattamento tra candidati con titoli manifestamente diversi. Ha quindi ritenuto illegittima l’interpretazione dell’art. 7 seguita dalla Commissione.
Quanto alle difese dell’Amministrazione fondate sul principio di autoresponsabilità dichiarativa, il Collegio le ha respinte: la lex specialis consentiva di far valere ai fini della partecipazione sia la laurea triennale sia quella magistrale, ma non permetteva di indicare la magistrale come titolo ulteriore. Le stesse decisioni del T.A.R. Lazio n. 11816 del 2022 e n. 4188 del 2023, pur richiamate dalla difesa regionale, confermano l’orientamento, poiché riguardano procedure che consentivano di far valere il titolo superiore e nelle quali il candidato aveva omesso di indicarlo correttamente.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’art. 7 del bando nei sensi di cui in motivazione, della graduatoria e dei verbali della Commissione nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente il punteggio di 25,25, con riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 1,5. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni interpretative.
Nota della Redazione
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