Il divieto prefettizio di detenere armi richiede accertamenti sulla asserita carenza psico-fisica (TAR Lombardia n. 149 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 t.u.l.p.s. esige un fondamento istruttorio verificabile. Non è legittimo il provvedimento che si basi unicamente sull’affermazione generica, contenuta nel verbale di ritiro cautelare, di una “momentanea assenza dei requisiti psico-fisici” del destinatario, senza che l’amministrazione abbia accertato quali requisiti manchino, da quando, con quale prognosi e da quale elemento la carenza sia desunta. A fronte della specifica contestazione del ricorrente, l’assenza di riscontri istruttori rende il provvedimento fondato su un mero assunto indimostrato e, dunque, illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria. L’accertata idoneità al servizio militare incondizionato, confermata dagli esami medici successivi, contraddice ulteriormente il presupposto del divieto.

Il Fatto

Il ricorrente, brigadiere capo dei Carabinieri in servizio presso una Stazione, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Brescia gli ha vietato di detenere armi e gli ha ingiunto di vendere quelle in sua proprietà entro centocinquanta giorni. Il provvedimento si fondava su una nota della Compagnia dei Carabinieri, che pochi giorni prima aveva comunicato il ritiro cautelare di numerose armi per una asserita “momentanea assenza dei requisiti psico-fisici”.

Il ricorrente ha dedotto che la vicenda traeva origine da una imprecazione rabbiosa sul posto di lavoro, dovuta alla caduta di una cassaforte, e di essersi poi sottoposto a plurime visite, conclusesi con il riconoscimento della idoneità al servizio militare incondizionato. Dopo la notifica del ricorso la Prefettura ha chiesto notizie aggiornate alla Compagnia, ottenendo conferma dell’idoneità, ma non ha revocato il divieto, rimasto in vigore nei confronti di un carabiniere regolarmente in servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi, incentrati sulla destituzione di fondamento in fatto e sul difetto di motivazione. Il nucleo della decisione risiede nella verifica del supporto istruttorio del provvedimento prefettizio.

Il Tribunale ha rilevato che la Prefettura ha adottato il decreto basandosi unicamente sull’affermazione dei Carabinieri relativa a una “momentanea assenza dei requisiti psico-fisici”, senza sapere nulla di più e senza avere svolto alcun accertamento. Non è emerso quali requisiti mancassero, da quando, con quale prognosi e da cosa la mancanza fosse stata desunta: né dal provvedimento, né dalla nota, né dal verbale di ritiro, né dalla relazione depositata in giudizio dall’amministrazione.

A fronte della specifica contestazione del ricorrente, in giudizio non è emerso alcun elemento idoneo a giustificare quell’affermazione. Il provvedimento si fonda pertanto su un mero assunto del tutto indimostrato, che inficia la legittimità dell’azione amministrativa sotto il profilo della istruttoria e della motivazione.

Il Collegio ha inoltre valorizzato il dato medico successivo: l’asserita assenza dei requisiti psico-fisici non è stata riscontrata nelle visite cui il ricorrente si è sottoposto subito dopo l’emanazione del provvedimento, le quali ne hanno confermato l’idoneità al servizio militare incondizionato. Tale esito, unitamente al rientro in reparto, priva di consistenza il presupposto su cui si reggeva il divieto.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, sono poste a carico della Prefettura secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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