Relazione tecnica di parte non è fatto materiale e non fonda revocazione (Cons. Stato n. 2418 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., consiste nell’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale e deve cadere su un punto non espressamente controverso della causa. Non integra il vizio revocatorio la contestazione relativa al mancato esame o alla mancata valorizzazione di un documento o di una prova offerta dalla parte, perché in tal caso può configurarsi, al più, un error in iudicando. La relazione tecnica di parte non costituisce fatto materiale in senso stretto, ma esposizione di una tesi tecnicamente caratterizzata: le contestazioni sul suo contenuto investono l’attività valutativa e interpretativa del giudice e restano estranee alla revocazione. Il giudice non è tenuto a motivare su ciascun elemento documentale, essendo sufficiente che risponda al motivo proposto.

Il Fatto

Una società operante nel settore della produzione di cemento presentava al Gestore dei servizi energetici una richiesta di verifica e certificazione per un intervento di efficientamento energetico consistente nell’installazione di quadri ad azionamento con tecnologia inverter sulla linea di raffreddamento del clinker. Il Gestore rigettava l’istanza, reputando i risparmi non addizionali e la vita tecnica dell’intervento difforme dal d.m. 28 dicembre 2012.

La società impugnava il provvedimento e gli atti successivi davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso e i quattro atti di motivi aggiunti. La sentenza di appello confermava il rigetto. Proposto ricorso per revocazione avverso tale decisione, la società deduceva l’errore di fatto consistente nell’omesso esame della relazione tecnica di parte depositata in primo grado, dalla quale sarebbe emersa l’addizionalità tecnica del progetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del rimedio richiamando l’art. 106 cod. proc. amm., che rende applicabili gli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., e ne sottolinea il carattere eccezionale e a critica vincolata. La revocazione si articola in una fase rescindente necessaria e in una rescissoria eventuale. Quanto al n. 4), il Consiglio di Stato richiama la lettura consolidata dell’Adunanza plenaria n. 3 del 1997 e dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2014: l’errore deve essere di percezione, decisivo, non controverso e non deve coinvolgere l’attività valutativa del giudice.

Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile. La questione dell’addizionalità era stata oggetto di contestazione sin dal primo grado: il Gestore aveva valutato la documentazione integrativa e il TAR aveva espressamente esaminato la censura relativa alla relazione tecnica. Il giudice di appello aveva richiamato le motivazioni rese in un precedente giudizio della stessa sezione su un progetto identico. La relazione, quindi, rientrava nel fuoco decisionale, senza che ciò imponesse una menzione esplicita.

Il Collegio esclude, poi, ad abundantiam, la sussistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto e l’assenza dei caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità. La sussistenza dell’addizionalità non è un fatto positivamente stabilito, ma è stata motivatamente esclusa. L’errore dedotto avrebbe potuto configurarsi, semmai, come errore di giudizio: la relazione tecnica non è fatto materiale, ma tesi difensiva tecnicamente caratterizzata.

Il Consiglio di Stato ribadisce che non sussiste errore revocatorio per il mancato esame esplicito di un documento, non essendovi obbligo di motivare su ogni elemento prodotto, e richiama sul punto la Adunanza plenaria n. 3 del 2001 e la recente Sez. IV n. 7208 del 2025. La dichiarata inammissibilità preclude l’esame delle censure rescissorie e comporta la condanna della ricorrente alle spese in favore del Gestore, con compensazione verso l’ENEA e nessuna statuizione verso la società non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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