Assegnazione temporanea del militare ex art. 33 (TAR Trentino-Alto Adige n. 215 del 14.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore, anche militare, a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare disabile grave, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, opera solo “ove possibile” e postula un bilanciamento con le esigenze organizzative del datore pubblico. Nell’ordinamento militare il beneficio è subordinato dall’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010 alla compatibilità con lo stato del richiedente e al limite delle posizioni organiche vacanti per ruolo e grado nella sede richiesta. Non basta una posizione retributiva paritetica: occorre una collocazione compatibile con lo specifico incarico, la formazione e l’esperienza possedute. La verifica delle vacanze organiche e della funzionalità del reparto di provenienza integra esercizio di potere discrezionale non sindacabile nel merito. Il bisogno assistenziale assume carattere recessivo quando manca l’utile collocazione organica.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale in servizio presso un reparto dell’Esercito, presentava istanza di assegnazione temporanea presso un’unità dislocata nella sede di residenza del padre, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Il D.I.P.E. accoglieva la richiesta solo per i permessi mensili e comunicava i motivi ostativi all’assegnazione, individuati nella carenza di posizione organica e nell’assenza di una collocazione utile nella sede richiesta. Seguiva il diniego definitivo dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Il ricorrente impugnava diniego e comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, lamentando la natura assertiva dei motivi ostativi, il mancato contemperamento degli interessi e il rifiuto di ostendere la documentazione sulle tabelle organiche. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare e disponeva poi l’esibizione, anche declassificata, della documentazione sulle posizioni occupabili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’onere motivazionale. Il diniego non si risolve in formule di stile: descrive analiticamente la situazione organica dell’ente di provenienza — con percentuali di ripianamento riferite alle qualifiche interessate — e l’assenza di posizioni occupabili presso i due enti della sede richiesta. Il deficit del reparto di appartenenza e la necessità di non disperderne la consistenza organica sorreggono la valutazione di funzionalità istituzionale.

La cornice normativa è data dal combinato disposto dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e dell’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010, che rende i benefici applicabili al personale militare nel limite delle posizioni organiche previste per ruolo e grado vacanti nella sede di destinazione. La locuzione “ove possibile” implica un contemperamento tra esigenze di assistenza e interessi pubblici.

Il Tribunale richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. II, n. 2341 del 30 marzo 2022, che a sua volta cita Cons. Stato, Sez. IV, n. 274 del 2019, Sez. III, n. 2819 del 2018, Sez. IV, n. 987 del 2018 e n. 1196 del 2021: il trasferimento può essere limitato in presenza di impedimenti organizzativi della struttura di provenienza o di destinazione. Sul contenuto della collocazione, richiama TAR Emilia Romagna, Sez. I, n. 864 del 13 ottobre 2016 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1678 del 2015: serve una posizione compatibile con l’incarico posseduto, non una mera equivalenza retributiva. Il principio è ribadito da Cons. Stato, Sez. IV, n. 987 del 2018, che richiede una posizione identica a quella ricoperta, e da TRGA Bolzano n. 277 del 25.09.2023, che esclude la rilevanza dei compiti svolti solo in fatto.

L’istruttoria conferma il quadro: nessuna posizione per la qualifica del ricorrente presso uno degli enti, posizioni tutte ricoperte presso l’altro, con percentuale di ripianamento complessiva eccedente l’unità riferita agli ufficiali del grado interessato. Il Collegio qualifica la dedotta mala gestio organizzativa come questione attinente al potere discrezionale, sottratta al sindacato di legittimità. Il diniego e gli atti connessi resistono alle censure e il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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