Fotovoltaico su edificio vincolato: obbligo di motivazione rafforzata e abbinamento con l’ambiente (TAR Trentino-Alto Adige n. 214 del 14.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un impianto fotovoltaico su un edificio sottoposto a vincolo paesaggistico o a tutela d’insieme non può essere negata sulla base di una motivazione generica. Poiché la produzione di energia da fonti rinnovabili persegue finalità pubblicistiche di rango costituzionale, l’amministrazione deve indicare in modo specifico e rigoroso le ragioni di incompatibilità con i valori tutelati e operare una effettiva comparazione tra l’interesse paesaggistico e quello ambientale. I moduli fotovoltaici non costituiscono più, in sé, elemento di disturbo visivo, ma una evoluzione del linguaggio costruttivo accettata dal legislatore e dal sentire comune, purché non sia alterato l’aspetto complessivo dell’area protetta. La mera visibilità dell’impianto non integra di per sé causa di incompatibilità. Nei vincoli d’insieme la valutazione deve riguardare il complesso degli edifici e delle aree, non il singolo immobile.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un diritto di usufrutto su un immobile sito nel centro storico, chiedeva alla Gemeinde Bruneck la autorizzazione paesaggistica e presentava la denuncia di inizio attività per installare sul tetto un impianto fotovoltaico di trentasei moduli, potenza 15,3 kWp, destinato ad alimentare lo studio legale ivi ospitato. L’immobile ricade nella zona di insediamento storico ed è compreso nell’ensemble n. 5, con classificazione in colore rosso nel piano di tutela.
La commissione comunale per lo spazio e il paesaggio esprimeva parere negativo e l’amministrazione comunicava i motivi ostativi. Il ricorrente presentava osservazioni, offrendo anche di rinunciare a tre pannelli. Con provvedimento dell’08.01.2024 la richiesta veniva respinta sul rilievo che l’impianto contrasta con i criteri dell’ensemble, che il tetto è parte della facciata, che è molto visibile e che la distribuzione dei moduli provoca frammentazione. Il ricorrente impugnava il diniego, la comunicazione dei motivi e, per quanto occorresse, la delibera consiliare che aveva introdotto l’art. 63/bis della Bauordnung.
La Motivazione della Corte
Il collegio richiama l’orientamento dei giudici amministrativi secondo cui la presenza di impianti fotovoltaici sui tetti non è più percepita come alterazione visiva, ma come sviluppo del linguaggio costruttivo, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area vincolata (richiamate VwG Kampanien-Salerno n. 3104/2022 e VwG Lombardei-Brescia n. 617/2021). Il giudice umbro (n. 163/2023 e n. 515/2024) ha precisato che la compatibilità va misurata sulle caratteristiche del bene protetto.
Viene ripreso il recente indirizzo del Cons. Stato, sez. II, n. 5046/2024: la produzione di energia pulita risponde a finalità pubbliche preminenti e le motivazioni del diniego di autorizzazione paesaggistica devono essere particolarmente stringenti, non bastando il rilievo di una generica minore fruibilità del paesaggio. Occorre una comparazione severa tra interessi, poiché ogni nuova opera, rispetto al quadro preesistente, sarebbe altrimenti in sé non autorizzabile. Il collegio richiama anche le pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 264/2012, n. 85/2013, n. 10/2015, n. 58/2018, n. 2, 27 e 54/2022) sulla tutela «sistemica e non frazionata» dei valori costituzionali, che impedisce a uno di essi di ergersi a «tiranno» sugli altri.
Da tali premesse il TAR trae la conclusione che nel provvedimento impugnato non si rinviene nulla di quanto richiesto. La Gemeinde si è limitata ad affermare apoditticamente che l’installazione modifica l’aspetto dell’edificio, senza verificare concretamente se i moduli, non più considerati elemento di disturbo, siano realmente incompatibili con i caratteri dell’ensemble. La motivazione resta generica e non assolve l’onere rafforzato derivante dal favor legislativo per le energie rinnovabili. Manca inoltre la comparazione tra tutela del paesaggio e interesse ambientale, e non si considera che la fotovoltaica è soggetta a rapida obsolescenza, con effetti non permanenti sul paesaggio.
Il collegio ritiene fondata anche la censura di eccesso di potere: la valutazione di incompatibilità si è concentrata sul solo immobile, mentre la tutela d’insieme protegge il rapporto tra più edifici e aree libere, non il singolo oggetto. Difetta ogni considerazione sull’incidenza dell’impianto sul quadro complessivo dell’ensemble (richiamate VwG Bozen n. 7/2016, n. 283/2009, n. 19/2008). È parimenti fondata la censura di travisamento dei fatti, poiché l’affermazione che il tetto sarebbe parte della facciata non trova supporto nelle prescrizioni di tutela e non è motivata. Assorbito il terzo motivo; il quarto, volto a contestare l’art. 63/bis, è inammissibile perché i criteri ivi previsti non hanno trovato applicazione concreta. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, restando esclusa dall’annullamento la modifica della Bauordnung.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.