Ottemperanza al giudicato previdenziale: no al cumulo per compensare gli interessi (TAR Puglia n. 286 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su crediti previdenziali, il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non consente all’ente previdenziale di sottrarsi all’esecuzione della sentenza che imponga il pagamento degli interessi ovvero, se maggiore, della rivalutazione. L’ottemperanza non può essere assolta mediante pagamenti riferiti a titoli diversi o a pregresse annualità del medesimo rapporto. Accertata la notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine e nominando, in difetto, il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Puglia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 2053/2021, pubblicata il 19.5.2021. Con quella pronuncia il giudice del lavoro, dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla sorte capitale della pensione di reversibilità, aveva condannato l’INPS al pagamento degli interessi legali ovvero, se maggiore, della rivalutazione monetaria sulle somme liquidate, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 13.05.2016 fino al soddisfo.
La ricorrente ha dedotto che l’ente non aveva ancora eseguito il giudicato, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine di legge. L’INPS ha sostenuto di aver correttamente applicato il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, corrispondendo un importo a titolo di interessi legali, e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, sussistendo tutti i presupposti del rimedio. La sentenza del Tribunale di Lecce era stata notificata all’amministrazione in forma esecutiva il 20.1.2023 ed era passata in giudicato, come attestato dal cancelliere l’8.6.2023. Alla data di proposizione del ricorso, il 19.6.2023, era dunque decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30/1997, applicabile anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
La difesa dell’ente ha opposto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Il TAR non ha negato l’operatività di tale regola sul piano sostanziale, ma ha rilevato che essa non autorizza l’amministrazione a non eseguire il titolo. Il giudice dell’ottemperanza non è chiamato a rideterminare il dovuto secondo il divieto di cumulo, bensì a verificare se il giudicato sia stato attuato nei termini e nei modi imposti dalla sentenza da eseguire.
Dall’esame delle causali e delle date dei dispositivi di pagamento esibiti è emerso che le somme che l’INPS assumeva di aver corrisposto per interessi non erano riferibili alla sentenza n. 2053/2021. Esse riguardavano altri giudizi, definiti con le sentenze n. 3664/2015 del Tribunale di Lecce e n. 112/2019 del TAR Lecce, relativi alla quota di reversibilità inizialmente attribuita al 30% e poi riconosciuta al 100% in virtù del contenzioso civile.
Il Collegio ha inoltre valorizzato la stessa motivazione della sentenza da ottemperare, ove si dà atto che l’istituto non aveva proceduto alla liquidazione degli interessi legali, come confermato dalla corrispondenza del funzionario prodotta in atti. È dunque acclarato che, dopo la notifica del titolo e il decorso dei termini, l’amministrazione è rimasta inottemperante. Il ricorso, ex art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., è stato accolto.
Il TAR ha quindi sancito l’obbligo dell’INPS di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegnando un termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione. In difetto, ha nominato un commissario ad acta per provvedere nell’ulteriore termine di 30 giorni. Le spese sono state liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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