Abuso edilizio unitario e demolizione integrale dell’impianto sportivo (TAR Sicilia n. 2160 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora le opere abusive siano tra loro connesse e diano luogo a un intervento unitario, la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle stesse, dovendosi considerare l’insieme nel suo contestuale impatto edilizio. Ne deriva che singole opere, ancorché astrattamente passibili di una sanzione meno severa della demolizione, se inserite in un più ampio contesto che ne valorizzi la coerenza funzionale con altri abusi perpetrati sul medesimo immobile, sono assoggettate alla misura della demolizione. Il regime sanzionatorio applicabile è, dunque, quello derivante dall’unitarietà delle opere realizzate e non quello riferibile agli interventi atomisticamente valutati. La precarietà dell’opera, che esonera dal possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette una destinazione al soddisfacimento di esigenze permanenti. Il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e non consente alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un contratto di locazione su un terreno agricolo nel Comune di Aci Bonaccorsi, presentava nel 2012 una segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di un complesso impianto sportivo dilettantistico, asseverando opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e installazione di impianti tecnologici. Consolidatasi la segnalazione, la ricorrente eseguiva gli interventi e stipulava contratti di gestione degli impianti con associazioni sportive.

A seguito di sopralluoghi il Comune emanava una prima ordinanza di demolizione, poi annullata in autotutela con un secondo provvedimento che, riconosciuta l’estraneità dei proprietari, ingiungeva alla ricorrente la demolizione e rimozione delle opere abusive. Seguiva l’ordinanza con cui veniva irrogata la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per l’inottemperanza, e la comunicazione di avvio del procedimento per lottizzazione abusiva. La società impugnava tutti i provvedimenti con ricorso e motivi aggiunti; i proprietari si costituivano per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, essendo l’ordinanza impugnata stata annullata in autotutela, e respinge i motivi aggiunti. Superata la censura di motivazione postuma, il Tribunale rileva che il secondo provvedimento, all’esito di una rinnovata istruttoria, ha sostanzialmente confermato le ragioni della responsabilità e dell’abusività delle opere, sotto il duplice profilo della non conformità urbanistica e della mancanza di idoneo titolo abilitativo.

Il rilievo dirimente attiene alla carenza di titolo edilizio. La ricorrente non ha comprovato che le opere oggetto dell’ordine di demolizione rientrino tra gli interventi autorizzati dai titoli richiamati e ha anzi implicitamente ammesso che gli interventi sono stati eseguiti in assenza di titolo. Non regge la tesi dell’edilizia libera: le opere non costituiscono mere pavimentazioni o finiture di spazi esterni, poiché vengono in rilievo basamenti in calcestruzzo e interventi funzionali alla realizzazione di nuove opere autonome. Né possono ricondursi alle aree ludiche senza fini di lucro, trattandosi di parti funzionali di un impianto sportivo attrezzato, aperto al pubblico.

Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 515 del 2021 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 4568 del 2018, il Tribunale afferma che la valutazione dell’abuso esige una visione complessiva e non atomistica delle opere. Le singole opere, anche se astrattamente sanzionabili in modo più lieve, inserite in un contesto che ne valorizza la coerenza funzionale con altri abusi, sono soggette a demolizione. Nel caso concreto gli interventi risultano stabilmente ancorati al suolo, dotati di fondazioni, perimetrazioni in muratura e vani con autonoma volumetria: necessitano del permesso di costruire.

Quanto alla pretesa natura precaria, il Collegio ribadisce, sulla scorta di Cons. Stato, Sez. VII, n. 10847 del 2022 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 4116 del 2015, che rileva il criterio funzionale: la precarietà postula un uso temporalmente delimitato e non è desumibile dalla destinazione soggettivamente data dal costruttore. Infondate sono poi le censure sulla partecipazione procedimentale, attesa la natura vincolata degli atti di repressione degli abusi, e quella sull’art. 71, comma 1, decreto legislativo n. 117/2017, che si limita a una norma di favore sulla sede legale e non consente di disapplicare le tutele edilizie.

La sanzione pecuniaria è confermata: il Comune ha assimilato gli abusi alle nuove costruzioni di tipo turistico-ricettivo applicando la misura massima in presenza di oltre 500 mc, con motivazione coerente e non sindacabile nel merito. È infine inammissibile l’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento per lottizzazione abusiva, atto privo di efficacia provvedimentale e non autonomamente lesivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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