Riconoscimento causa di servizio: il silenzio dell’amministrazione è illegittimo (TAR Sicilia n. 2186 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la corresponsione dell’equo indennizzo deve concludersi, salvo sospensioni, entro 290 giorni. Decorso inutilmente tale termine senza che l’amministrazione adotti un provvedimento espresso, si configura il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo accerta l’illegittimità del contegno, condannando l’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Il termine assegnato per l’adempimento può essere fissato in 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, in servizio presso un’amministrazione dello Stato, ha presentato in data 27 giugno 2023 istanza diretta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia e alla corresponsione dell’equo indennizzo. L’amministrazione non ha fornito alcuna risposta, pur essendo decorso il termine procedimentale all’uopo previsto.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento ex art. 117 c.p.a. del silenzio-rifiuto e per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con provvedimento espresso. L’amministrazione si è costituita chiedendo di essere sentita in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio è individuato in 290 giorni, da computarsi tenendo conto dell’eventuale periodo di sospensione della procedura, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
A sostegno di tale conclusione il Tribunale richiama i precedenti T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 5 dicembre 2024, n. 4014, T.A.R. Sicilia, Palermo, 24 giugno 2024, n. 2037 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2009, n. 3579.
Il termine è stato inutilmente decorso: l’amministrazione non ha concluso il procedimento con provvedimento espresso entro i 290 giorni dall’istanza, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Il contegno è pertanto illegittimo.
Il Ministero intimato è stato condannato alla conclusione del procedimento mediante adozione di provvedimento espresso nel termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della sentenza, se più breve.
In caso di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Capo Dipartimento competente presso il Ministero dell’Interno, con facoltà di delega a dirigente o funzionario munito di adeguata professionalità, che provvederà su espressa richiesta di parte entro i successivi 120 giorni dall’insediamento. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario, con considerazione della serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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