Estinzione del giudizio per rinuncia e compensazione delle spese nel silenzio-diniego sull’adeguamento del TFS (TAR Abruzzo n. 21 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, proposta con atto ritualmente notificato alla parte resistente e non opposta, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La compensazione delle spese processuali può essere disposta quando, all’epoca della proposizione del ricorso, sulla questione oggetto della domanda non si era ancora formato un orientamento univoco della giurisprudenza.
Il Fatto
Il contribuente, dipendente pubblico, aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici sull’istanza presentata nel 2021, volta a ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS) con l’applicazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Costituitosi in giudizio l’I.N.P.S., la causa era stata trattenuta in decisione. Successivamente, il ricorrente aveva depositato una memoria dichiarando di voler rinunciare al ricorso e chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha rilevato che la rinuncia era stata ritualmente notificata alla parte resistente, la quale non aveva manifestato opposizione. La norma processuale di riferimento, l’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., dispone che il giudice dichiara l’estinzione del giudizio quando la rinuncia sia stata accettata dalla controparte o, comunque, non vi sia opposizione.
L’accertamento ha quindi riguardato la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite. Il Collegio ha valorizzato la circostanza che, al momento della proposizione del ricorso, la questione giuridica relativa all’applicabilità dei sei scatti sul TFS non aveva ancora ricevuto una soluzione uniforme da parte della giurisprudenza.
La mancanza di un orientamento consolidato ha integrato il presupposto delle gravi ed eccezionali ragioni, consentendo di derogare al principio generale della soccombenza virtuale. La pronuncia di estinzione non ha pertanto comportato la condanna alle spese del ricorrente, che ha così beneficiato di un esito processuale neutro sotto il profilo economico.
Il Tribunale ha infine disposto che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, chiudendo il giudizio senza alcuna statuizione nel merito della pretesa azionata.
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Nota della Redazione
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