Ottemperanza al giudicato lavorativo e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 218 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento dell’amministrazione, dichiara l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario nei limiti della pretesa azionata. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento, il commissario ad acta nominato assume le funzioni su istanza del creditore e provvede all’esecuzione con ogni atto necessario. L’inerzia non contestata al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese, distratte ai difensori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che riconosceva il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per quattro anni scolastici e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme, oltre alla rifusione delle spese.

Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria, l’amministrazione non aveva eseguito la condanna. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, limitando la pretesa alla sola sorte capitale e non alle spese di lite. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 20 marzo 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza in forma esecutiva e prima della proposizione dello stesso, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risultava eseguito per la parte di interesse e le argomentazioni dell’amministrazione non opponevano effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, una volta decorso il termine di legge.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, nei limiti della pretesa azionata, cioè per la sola parte relativa alla condanna al pagamento della sorte capitale, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero. Questi assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

Quanto alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al pagamento, con liquidazione congrua anche in ragione della natura seriale del contenzioso, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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