Giovane professionista nell’RTI e falsità marginali nelle schede di gara (C.G.A.R.S. n. 188 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La previsione che impone la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni nel gruppo di progettazione è rispettata anche quando questi sia inserito con il ruolo di assistente alla progettazione, poiché la ratio della norma è promuovere l’inserimento lavorativo e la crescita professionale dei giovani laureati. Le incongruenze tra le schede di offerta e i certificati dei committenti, relative a ID opere, importi, tempi di esecuzione e quote di partecipazione, non integrano il grave illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 quando vertono su fatti marginali e non incidono sulle decisioni della stazione appaltante in materia di esclusione, selezione o aggiudicazione. La mancata traduzione dei certificati esteri non comporta esclusione se la legge di gara non prevede la sanzione espulsiva. Il giudizio tecnico della commissione è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o macroscopici errori di fatto.

Il Fatto

La società capofila di un raggruppamento temporaneo impugnava dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’aggiudicazione di una procedura aperta per lo studio di vulnerabilità sismica, la progettazione e la direzione lavori di interventi infrastrutturali aeroportuali, aggiudicata a un raggruppamento concorrente, classificatosi al primo posto con un punto di vantaggio.

Il ricorso principale articolava sette motivi, quattro dei quali in via subordinata, contestando la composizione del gruppo di lavoro del raggruppamento aggiudicatario, la veridicità delle schede sui servizi analoghi, l’indeterminatezza dell’organigramma per la fase esecutiva e l’attribuzione del massimo punteggio per il criterio ambientale. Il raggruppamento aggiudicatario proponeva ricorso incidentale e motivi aggiunti. Il TAR respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibili il ricorso incidentale e i motivi aggiunti. Proponeva appello la società ricorrente, riproponendo tutti i motivi; resistevano la stazione appaltante e l’aggiudicatario, che spiegava appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina direttamente gli originari motivi del ricorso introduttivo, riemersi integralmente per effetto dell’appello principale e di quello incidentale, richiamando la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015. Sul primo motivo, relativo alla posizione del giovane professionista, la censura è respinta: la ratio dell’art. 39, comma 1, dell’allegato II.12 al codice dei contratti pubblici è promuovere l’inserimento lavorativo dei giovani abilitati, sicché la previsione è rispettata ogni volta che il professionista sia inserito, anche come assistente, nel gruppo preposto alla progettazione.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che le asserite informazioni false o fuorvianti si riducono a fatti marginali e secondari: ID opere, importo dei lavori, tempi di esecuzione, quote di partecipazione. Tali elementi non rientrano tra i fattori di valutazione dei sub-criteri A1, A2 e A3, definiti dal disciplinare in termini di analogia formale, tecnologica, funzionale e di complessità. Le incongruenze sono dunque radicalmente inidonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante, come richiede l’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. Né rileva la mancata traduzione di alcuni certificati esteri, poiché l’art. 8 del capitolato non prevede la sanzione espulsiva.

Sul terzo motivo, concernente il sub-criterio B4, il disciplinare richiedeva l’illustrazione delle figure professionali e l’allegazione dei curricula, senza imporre l’indicazione nominativa dei professionisti della fase esecutiva. La natura dell’affidamento, articolato in ordinativi specifici, giustifica l’individuazione dei ruoli in base alla singola prestazione. Il quinto motivo è respinto perché la ricorrente non ha dimostrato alcuna manifesta illogicità o macroscopico errore, avendo peraltro conseguito un punteggio superiore per lo stesso sub-criterio.

Il sesto e il settimo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La mancata allegazione dei certificati ISO/IEC 17024 non impediva al RUP di tenerne conto in sede di verifica dei requisiti, in assenza di contraria previsione della legge di gara. Il disciplinare consentiva il massimo punteggio per il criterio ambientale anche a prescindere dalla premialità, purché fosse dimostrata l’applicazione di soluzioni superiori ai criteri ambientali minimi: la ricorrente non ha assolto l’onere di provare che il punteggio derivasse unicamente dalla premialità.

Dal rigetto dell’appello principale deriva l’improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, conservando l’aggiudicatario il bene della vita. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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