Diploma di laurea vecchio ordinamento valutabile come titolo aggiuntivo nel concorso pubblico (TAR Puglia n. 21 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diploma di laurea del vecchio ordinamento e la laurea magistrale a ciclo unico, ove richiesti per l’ammissione solo in via alternativa alla laurea triennale, costituiscono titolo aggiuntivo rispetto al titolo minimo di accesso al concorso. È illegittimo, in parte qua, il bando che escluda la valutazione di tale titolo ai fini del punteggio per titoli, generando un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati in possesso di titoli di cultura manifestamente diversi. Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non è invocabile quando la lex specialis non consenta al candidato di far valere il titolo superiore quale titolo ulteriore. Ne consegue l’annullamento degli atti nella parte in cui non è stato attribuito il punteggio aggiuntivo e il riconoscimento dello stesso in favore del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, in possesso di diploma di laurea “vecchio ordinamento” in Ingegneria elettrica, equiparato alle lauree specialistiche e magistrali di riferimento, ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia per l’assunzione di 22 unità di categoria D. Il bando, all’art. 2, richiedeva alternativamente la laurea di primo livello, la laurea magistrale, la laurea specialistica ovvero il diploma di laurea equiparato. L’art. 7 prevedeva l’attribuzione di 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l’ammissione, escludendo le lauree propedeutiche al titolo di accesso.
All’esito della procedura il ricorrente si collocava al posto n. 89 con punteggio complessivo di 23,25, di cui 1 punto per titoli. Ha impugnato la graduatoria e gli atti connessi, chiedendo l’annullamento in parte qua e l’accertamento del diritto all’attribuzione di ulteriori 1,5 punti per il diploma di laurea posseduto. La Regione si è costituita chiedendo il rigetto. Con ordinanza n. 511 del 24 aprile 2024 la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, poi adempiuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione se il diploma di laurea del vecchio ordinamento, espressione di formazione avanzata rispetto alla laurea triennale minima di accesso, debba essere valutato come titolo aggiuntivo. La risposta è affermativa. Il bando, all’art. 7, ha escluso la valutazione del titolo ulteriore qualora coincida con quello impiegato per la partecipazione, determinando l’illegittimità denunciata.
Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra il titolo minimo di accesso e il titolo superiore. Se per partecipare è sufficiente la laurea triennale, chi possiede la laurea quadriennale o quinquennale a ciclo unico ha oggettivamente un titolo in più. La diversità dei percorsi emerge dagli obiettivi distinti individuati dal D.M. n. 270/2004, che assegna alla laurea di primo livello una padronanza di metodi e contenuti generali e alla laurea magistrale una formazione di livello avanzato.
Il Tribunale richiama un orientamento giurisprudenziale condiviso, tra cui Cons. Stato n. 3890 del 2022 e TAR Lazio n. 12613 del 2021, nonché precedenti della stessa Sezione. Ove il titolo superiore non fosse valutabile, si creerebbe un’illogica disparità tra candidati con titoli di cultura manifestamente diversi. La Sezione dà così continuità al proprio orientamento.
Quanto al principio di autoresponsabilità invocato dalla Regione, il Collegio lo ritiene non applicabile. La lex specialis consentiva di far valere ai fini della partecipazione sia la laurea triennale sia il diploma di laurea, ma non permetteva di utilizzare quest’ultimo quale titolo ulteriore. Tale illegittimo impedimento impedisce di opporre al candidato la mancata indicazione. La giurisprudenza amministrativa richiamata dall’Amministrazione riguarda, del resto, una disciplina di segno diverso.
Da ciò consegue l’annullamento dell’art. 7 del bando in parte qua e degli altri atti impugnati nella parte in cui non è stato attribuito il punteggio di 1,5 per il diploma di laurea posseduto, con riconoscimento del relativo punteggio aggiuntivo. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni interpretative trattate.
Nota della Redazione
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