Obbligo di provvedere sull’acquisizione sanante e occupazione sine titulo (TAR Puglia n. 20 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione sine titulo di immobili privati, il privato può sollecitare la p.a. ad avviare il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ovvero, in difetto, a restituire il fondo con riduzione in pristino. Sebbene la discrezionalità sulla possibilità di procedere all’acquisizione resti rimessa all’amministrazione, l’esercizio di tale potestà non può protrarsi indefinitamente, perché l’inerzia si traduce in un illecito permanente. L’amministrazione ha quindi l’obbligo di provvedere sull’istanza, e il silenzio-inadempimento è impugnabile ex artt. 31 e 117 c.p.a.. L’ordine giudiziale impone di pronunciarsi espressamente, in senso positivo o negativo, senza vincolare l’esito nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di suoli siti in Foggia, destinati dal P.R.G. a “Zona SP – Verde pubblico”. Parte dell’area risulta occupata senza titolo e su di essa è stato realizzato un parco giochi, senza legittima trasformazione conforme alla destinazione di piano. Con istanza-diffida del 1° ottobre 2021 la società ha invitato il Comune a concludere il procedimento di ritipizzazione urbanistica delle aree e ad attivare l’acquisizione sanante per le porzioni illegittimamente occupate, ovvero a disporne la restituzione con riduzione in pristino.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la società ha agito avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune si è costituito deducendo il rallentamento dell’azione amministrativa per gli eventi politici e rappresentando di aver avviato le procedure di variante e di acquisizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riconoscimento, in linea generale, dell’obbligo di provvedere in presenza di un’istanza del privato diretta all’avvio del procedimento di acquisizione. L’inadempimento legittima il richiedente ad esperire l’azione avverso il silenzio, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 4696 del 15 settembre 2014.
L’occupazione sine titulo è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto. L’amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare la legalità, sicché il privato può legittimamente domandare o l’emissione del provvedimento di acquisizione o la restituzione del fondo con riduzione in pristino.
Il Tribunale ribadisce il carattere discrezionale della valutazione rimessa all’amministrazione sulla possibilità di procedere all’acquisizione sanante. Tuttavia l’esercizio di tale potestà non può protrarsi indefinitamente, perché altrimenti l’inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente. Benché l’art. 42-bis non contempli espressamente l’avvio ad istanza di parte, il privato può sollecitarlo e l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere, essendo l’inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile (Cons. Stato, A.P., n. 2 del 2016).
Il Collegio richiama anche la Corte cost., sentenza n. 71 del 30 aprile 2015, che, nel ritenere infondati i dubbi di costituzionalità per mancanza di un termine, ha valorizzato l’orientamento che consente al privato di ottenere una decisione entro un termine giudizialmente stabilito. Precisazione ulteriore: l’ordine non impone di determinarsi in senso favorevole all’acquisizione, trattandosi di attività ampiamente discrezionale ex art. 31, comma 3, c.p.a.
Nel caso concreto risulta che il Comune ha adottato la variante urbanistica per parte delle aree e ha demandato al Dirigente il perfezionamento dell’acquisizione delle aree del parco urbano, senza però esprimere determinazioni definitive. Il ricorso è pertanto accolto limitatamente all’obbligo di provvedere: il Comune deve pronunciarsi espressamente entro 90 giorni. La nomina del commissario ad acta è riservata all’eventualità di ulteriore inerzia, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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