Annullamento in autotutela della concessione edilizia fondato su errore di fatto (TAR Sicilia n. 1747 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento in autotutela di una concessione edilizia che si fondi su un errore di fatto nella ricostruzione dello stato dei luoghi ante ristrutturazione è illegittimo. Qualora la verificazione disposta dal giudice amministrativo accerti che l’amministrazione ha erroneamente individuato l’altezza e la volumetria del fabbricato preesistente, il presupposto del provvedimento viene meno e l’atto va annullato. L’onere di dimostrare la difformità dell’opera rispetto al titolo abilitativo grava sull’amministrazione, che non può fondarsi su constatazioni presunte o verosimili. L’intervento ad opponendum è inammissibile per difetto di interesse quando l’interventore non alleghi un pregiudizio concreto alle proprie posizioni.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Comune una concessione edilizia per la ristrutturazione di un fabbricato rurale, consistente nella ricostruzione di un immobile e nella straordinaria manutenzione di un altro. All’esito di un sopralluogo, il Comune ha annullato in autotutela il titolo, sul presupposto che la proposta progettuale avesse alterato le altezze dell’edificio e configurato un intervento diverso dalla fedele ricostruzione, con violazione delle distanze.

La ricorrente ha impugnato l’annullamento, deducendo il travisamento di fatto nella individuazione dell’attacco della falda di copertura e della volumetria preesistenti. Ha impugnato con motivi aggiunti anche la successiva ordinanza di demolizione. Un soggetto titolare di una servitù di passaggio su un fondo vicino è intervenuto ad opponendum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il primo motivo, incentrato sull’eccesso di potere per travisamento di fatto. La questione giuridica ruota attorno al presupposto del provvedimento di autotutela: la difformità dell’opera rispetto al titolo e alla consistenza del fabbricato preesistente.

La verificazione disposta in primo grado ha concluso che il tecnico incaricato e i tecnici comunali sono incorsi in un errore di fatto quanto all’individuazione dell’attacco della falda e alla considerazione della volumetria. In un contesto ormai rimaneggiato, gli elementi fisici riscontrati non consentivano di affermare con certezza la linea di colmo e l’altezza di gronda dell’edificio originario.

Il verificatore ha valorizzato l’unico documento con valore probatorio: la perizia allegata alla richiesta di concessione, che rappresenta i luoghi nella loro interezza e documenta la consistenza e l’altezza alla gronda. Le conclusioni della verificazione, fondate su un’attività accertativa completa ed esauriente, non hanno offerto ragioni per discostarsene.

Accolto il primo motivo, il Collegio ha dichiarato assorbiti i motivi proposti in via subordinata. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum per difetto di interesse: l’interventore non ha allegato alcun pregiudizio concreto arrecato alla servitù di passaggio dalla realizzazione delle opere.

Quanto alle spese di verificazione, il Collegio ha rilevato che la liquidazione del compenso agli ausiliari avviene mediante il sistema dei parametri introdotto dal d.m. n. 140 del 2012, non più in base al sistema tariffario abrogato dal d.l. n. 1 del 2012. Il sistema dei parametri assume valore orientativo, essendo rimesso il giudizio a una valutazione sostanzialmente equitativa. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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