Scatti stipendiali spettano ai carabinieri cessati a domanda oltre 55 anni (TAR Calabria n. 2208 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 1987 n. 472 e modificato dalla l. 7 agosto 1990 n. 232, trova applicazione anche nei confronti del personale dell’Arma dei carabinieri cessato dal servizio a domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età e con trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997 n. 165 disciplina i sei aumenti periodici ai soli fini della base pensionabile e non costituisce causa ostativa al riconoscimento dei sei scatti sulla indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 della citata disposizione non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo. Grava sull’ente previdenziale, che eccepisce la prescrizione, l’onere di provare la data di consegna dell’ultimo ordinativo di pagamento o del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio.
Il Fatto
I ricorrenti, già in servizio presso l’Arma dei carabinieri, erano cessati dal servizio a domanda successivamente al compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. Avevano diffidato l’I.N.P.S. a ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti del 2,5 per cento sull’ultimo stipendio. L’ente, dopo aver inizialmente richiesto al datore di lavoro i modelli utili al ricalcolo, aveva poi negato la sussistenza del diritto.
I ricorrenti hanno quindi impugnato il provvedimento di diniego del 1° marzo 2024, chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’I.N.P.S. ha eccepito in via preliminare la prescrizione delle pretese economiche e, nel merito, ha sostenuto l’applicabilità del d.lgs. n. 165/1997, la maturata decadenza e il contrasto dell’estensione del beneficio con il principio di copertura finanziaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione. Richiamata la giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 8369 del 2024 e n. 8160-8162 del 2024), il termine decorre non dalla cessazione del servizio, ma dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento. Essendo la prescrizione un’eccezione in senso proprio, l’ente deve provare i fatti costitutivi, compresa la data di consegna del prospetto di liquidazione: la sola emissione dei mandati o l’accredito delle somme non bastano, se non accompagnati dall’invio della documentazione all’interessato (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3807 del 2024).
Nel merito, il Tribunale richiama i propri precedenti (TAR Calabria n. 906 del 2025 e n. 1426 del 2024) e la giurisprudenza di secondo grado (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8344 del 2025). L’ambito soggettivo dell’art. 6-bis comprende le forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, come chiarito da Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4844 del 2023.
Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il Collegio rileva che la norma attribuisce gli aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile e riguarda il solo calcolo della pensione, senza incidere sul regime dell’indennità di buonuscita (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2824 del 2023). La disciplina non opera quindi come causa ostativa.
Il dato testuale del comma 2 impone il riconoscimento dei sei scatti al personale collocato a riposo dopo i cinquantacinque anni e con trentacinque anni di servizio utile, senza ulteriori limitazioni (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019). Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo; l’ambiguità della formulazione osta comunque alla configurazione di una decadenza.
Il beneficio non determina un’estensione generalizzata, essendo subordinato al duplice requisito anagrafico e contributivo, espressione di discrezionalità legislativa. Né sussiste contrasto con l’art. 81 Cost., poiché la norma di copertura esiste e il principio costituzionale opera come limite per il legislatore, non per il giudice. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo per l’ente di rideterminare la buonuscita includendo i sei scatti; spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.