Inefficacia della SCIA oltre i trenta giorni e insufficienza della motivazione edilizia (TAR Toscana n. 2131 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di inibizione della SCIA deve essere esercitato nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241/1990 e dall’art. 145, comma 6, LRT n. 65/2014, decorrente dalla presentazione della segnalazione. L’amministrazione non può recuperare la tardività invocando l’assenza di una diffida dei controinteressati, quando dagli elaborati allegati alla segnalazione l’intervento risulti conoscibile con ordinaria diligenza. È illegittimo il provvedimento che qualifica l’opera fuori sagoma senza confrontarsi con la prospettazione della natura pertinenziale della volumetria aggiuntiva e con la circostanza della sostituzione di una copertura già oggetto di condono. La caduta del titolo inibitorio travolge, per illegittimità derivata, l’ordinanza di demolizione fondata sulla medesima difformità.

Il Fatto

Il ricorrente presenta nel luglio 2021 una SCIA edilizia per tre interventi su un immobile: chiusura di una loggia, realizzazione di un’addizione volumetrica sul fronte tergale con vano di disimpegno e nuova fossa biologica. Solo nel giugno 2022, a seguito della diffida dei proprietari confinanti, il Comune avvia il procedimento di verifica e nel settembre 2022 dichiara l’inefficacia definitiva della segnalazione.

Il ricorrente impugna l’atto con trasposizione del ricorso straordinario. Nel maggio 2023 il Comune annulla parzialmente in autotutela il proprio provvedimento, residuando la sola contestazione relativa all’addizione volumetrica e alla trasformazione della finestra della cucina in porta. Segue ricorso per motivi aggiunti. Nell’aprile 2025 il Comune adotta l’ordinanza-ingiunzione di demolizione dell’addizione volumetrica ai sensi dell’art. 196 LRT n. 65/2014, impugnata con secondo ricorso per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza istruttoria e tratta congiuntamente ricorso principale e primo ricorso per motivi aggiunti, vertenti su censure identiche. Dichiara quindi cessata la materia del contendere sulla terza censura, relativa agli interventi assentiti dopo l’annullamento parziale.

Il nucleo della decisione è il rispetto del termine. È pacifico che la SCIA sia stata presentata il 1° luglio 2021 e che la comunicazione di avvio del procedimento sia intervenuta solo il 15 giugno 2022, con dichiarazione definitiva di inefficacia il 5 settembre 2022. Il Collegio ne trae l’impossibilità di adottare i provvedimenti previsti dai commi 3 e 6-bis dell’art. 19 della legge sul procedimento.

Il Tribunale confuta l’argomento difensivo dell’amministrazione secondo cui la decadenza non opererebbe in assenza di diffida dei confinanti. Dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica allegati alla segnalazione emerge che l’addizione insiste nell’area confinante con diversa proprietà, tanto da richiedere un parapetto provvisorio di delimitazione con la copertura altrui. L’ente era dunque in grado di accertare tempestivamente la portata dell’intervento, anche considerata la consulenza preventiva attivata dal ricorrente ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 222/2016.

Accolto anche il quinto motivo, per lacunosità e genericità della motivazione: il provvedimento contesta la qualificazione dell’opera come fuori sagoma senza misurarsi con la dichiarata natura pertinenziale della volumetria aggiuntiva, contenuta entro il 20 per cento della volumetria complessiva, e con la circostanza che la nuova copertura sostituisce una tettoia già oggetto di condono.

La fondatezza delle censure avverso il titolo inibitorio e l’annullamento parziale determina, per illegittimità derivata, la caduta dell’ordinanza di demolizione, adottata sulla medesima difformità. Il ricorso principale e i due ricorsi per motivi aggiunti sono accolti, con assorbimento delle altre questioni. Il Comune è condannato alle spese, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori, con compensazione verso i controinteressati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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