Sei scatti ai Carabinieri anche per buonuscita a domanda (TAR Calabria n. 2209 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987 e modificato dalla legge n. 232/1990, spettano anche al personale dell’Arma dei Carabinieri, rientrante tra le forze di polizia con qualifiche equiparate, e vanno computati nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il beneficio è riconosciuto anche a chi chiede il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla sola base pensionabile, non costituisce norma ostativa alla inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. L’eccezione di prescrizione del diritto all’indennità decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento e grava sul debitore l’onere di provarne la data.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri ed è transitato in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile. Il trattamento di fine servizio è stato liquidato dall’I.N.P.S. senza computare la maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali.

Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto ai benefici economici e per la condanna dell’ente al ricalcolo dell’indennità di buonuscita, previa disapplicazione o annullamento delle determinazioni di rigetto. L’I.N.P.S. si è costituito eccependo la prescrizione, la decadenza e il contrasto con il principio di copertura finanziaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione. Richiamato l’art. 20 d.P.R. n. 1032/1973, osserva che il termine quinquennale decorre non dalla cessazione del servizio, ma dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 8369 del 2024 e n. 8160-8162 del 2024. Essendo la prescrizione un’eccezione in senso proprio, grava sul debitore l’onere di provare i fatti costitutivi, compresa la data di ricezione del prospetto di liquidazione.

L’ente non ha fornito tale prova, limitandosi a produrre l’estratto previdenziale. Per costante giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3807 del 2024) la sola emissione dei mandati o l’accredito delle somme non dimostra la conoscenza dell’errore da parte dell’interessato.

Nel merito il Collegio ritiene fondata la domanda, in conformità ai propri precedenti (TAR Calabria n. 906 del 2025 e n. 1426 del 2024) e alla giurisprudenza di secondo grado (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8344 del 2025; Sez. II, n. 4844 del 2023 e n. 2824 del 2023). L’ambito soggettivo dell’art. 6-bis comprende le forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. La nozione richiamata si delinea anche tramite l’art. 16 legge n. 121/1981, che include l’Arma dei Carabinieri.

L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non è ostativo: esso opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, senza modificare il regime dell’indennità di buonuscita. Il comma 2 dell’art. 6-bis impone il riconoscimento del beneficio a chi è collocato a riposo dopo i 55 anni e con 35 anni di servizio utile (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019). Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla tempistica del collocamento a riposo; l’ambiguità della formulazione osta comunque alla configurazione della decadenza.

Quanto alla copertura finanziaria, il Collegio richiama la discrezionalità legislativa (Corte cost. n. 180/1980 e n. 220/1988) e rileva che essa opera come limite per il legislatore, non per il giudice. Il ricorso è quindi accolto, con obbligo dell’ente di rideterminare l’indennità includendo i sei scatti; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *