Acquisizione gratuita e prova dell’impossibilità di ottemperare all’ordine di demolizione (TAR Toscana n. 2130 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario non responsabile dell’abuso e privo della disponibilità materiale dell’area su cui l’abuso insiste può sottrarsi alle conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione solo ove provi di aver attivato rimedi giudiziali o stragiudiziali diretti al recupero del possesso del bene e all’eliminazione delle opere ordinatene la rimozione. La prova di tale attivazione è onere del ricorrente e non può essere sostituita da allegazioni generiche. La documentazione sanitaria che attesti ricoveri riferiti a un periodo successivo alla notifica del provvedimento non dimostra l’impossibilità di adempiere nei termini. Le censure che investano l’ordinanza di demolizione presupposta sono precluse dal giudicato formatosi sulla relativa sentenza di rigetto.
Il Fatto
L’amministratore di sostegno di una proprietaria impugna davanti al TAR Toscana il provvedimento con cui il Comune di Pietrasanta ha accertato l’intervenuta acquisizione gratuita di un’area per mancata ottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione. L’ordinanza di demolizione era stata a sua volta impugnata con distinto ricorso, definito con sentenza di rigetto.
La ricorrente deduce l’illegittimità derivata dell’ordine di acquisizione e, in subordine, contesta la propria responsabilità per la mancata ottemperanza, sostenendo di non avere la detenzione dell’area e di versare in condizioni di salute incompatibili con l’adempimento. Chiede l’annullamento degli atti impugnati, con riserva di azione risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune, attesa la sopravvenuta improcedibilità di parte del ricorso e l’infondatezza delle residue censure. Sul primo motivo, che lamenta un vizio derivato dall’illegittimità dell’ordinanza di demolizione presupposta, il Tribunale rileva che il ricorso avverso quell’ordine è stato respinto con sentenza non impugnata per i capi rilevanti in questa sede, con conseguente formazione del giudicato e preclusione del riesame delle censure.
In via del tutto autonoma, il Collegio ritiene che l’autorità della sentenza di rigetto possa dispiegarsi anche nel presente giudizio, definibile sulla base di quanto in essa deciso ai sensi dell’art. 337 c.p.c. Il secondo motivo, nella parte in cui ripropone censure riferite alla medesima ordinanza di demolizione, è pertanto dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Nel respingere la doglianza sulla responsabilità per la mancata ottemperanza, il Tribunale enuncia il principio centrale: il proprietario non responsabile dell’abuso e privo della disponibilità materiale dell’area può sottrarsi alle conseguenze dell’inottemperanza solo ove provi di aver attivato rimedi giudiziali o stragiudiziali volti al recupero del possesso e all’eliminazione delle opere. Tale prova non risulta fornita.
Quanto al profilo sanitario, la documentazione prodotta attesta ricoveri riferiti a vicende successive al 2018, mentre non è provato che nei novanta giorni successivi alla notifica dell’ordine la ricorrente versasse nell’impossibilità di adempiere. Il ricorso è quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese per giusti motivi.
Nota della Redazione
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