Accesso agli atti: improcedibilità per inesistenza del documento e spese alla P.A. (TAR Sicilia n. 3169 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, resa in giudizio dall’Amministrazione destinataria dell’istanza, di inesistenza della documentazione richiesta fa venire meno l’interesse del ricorrente all’ostensione e determina l’improcedibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse. L’improcedibilità non esonera tuttavia la P.A. dall’obbligo di riscontrare tempestivamente l’istanza di accesso: l’inerzia serbata nel termine di trenta giorni, anche a fronte di atti inesistenti, costringe l’istante ad azionare il rimedio giurisdizionale e giustifica la condanna alle spese di lite. La declaratoria di inesistenza deve provenire dall’Amministrazione con dichiarazione univoca e non può essere sostituita da spiegazioni alternative o da integrazioni motivazionali in sede giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente, coinvolto in un’azione esecutiva presso terzi davanti al giudice civile nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riceveva in data 2 luglio 2024 un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate. Provvedeva al pagamento con F24 del 6 settembre 2024. Il Giudice di Pace di Messina, con decreto ingiuntivo n. 310/2025, intimava al Ministero il rimborso di euro 200,00; il Ministero proponeva opposizione con atto notificato il 26 marzo 2025.
Per approntare la difesa in quel giudizio, il ricorrente chiedeva all’Agenzia delle Entrate copia della notifica dell’avviso di liquidazione inviato all’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, si formava il silenzio-diniego. Il ricorrente proponeva quindi ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto all’accesso.
La Motivazione della Corte
Costituitasi, l’Agenzia ha sostenuto la legittimità del proprio operato richiamando l’art. 59, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 131/1986, che ammette la registrazione a debito degli atti dei procedimenti in cui sono interessate le amministrazioni dello Stato, e l’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 131/1986, che demanda la richiesta di registrazione ai cancellieri. Poiché il cancelliere non avrebbe specificato la registrazione a debito, l’Agenzia assumeva di aver inviato l’invito al pagamento alla sola parte privata e di non disporre della documentazione richiesta.
Il Collegio non ha affrontato nel merito la questione della legittimità del diniego. Ha invece rilevato che la dichiarazione di inesistenza della documentazione, resa dall’Amministrazione nel giudizio, priva il ricorrente di qualsiasi utilità ricavabile da una pronuncia giurisdizionale sull’accesso. Da qui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La parte ricorrente aveva richiamato l’orientamento secondo cui grava sulla P.A. destinataria dell’accesso l’onere di indicare sotto la propria responsabilità quali siano gli atti inesistenti, esplicitando in modo dettagliato le ragioni concrete dell’impossibilità, con dichiarazioni univoche e non con spiegazioni alternative o integrazioni in sede giudiziale (Cons. Stato Sez. VI n. 892 del 2013; Cons. Stato Sez. VII n. 4354 del 2022; TAR Campania n. 2662 del 2023).
Su questo sfondo il Tribunale ha fondato la statuizione sulle spese. L’Amministrazione era tenuta a dare tempestivo riscontro all’istanza anche quando i documenti richiesti fossero inesistenti: se l’istanza fosse stata evasa nei termini, il ricorrente non sarebbe stato costretto ad azionare il giudizio ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.. Il Collegio ha quindi aderito alla richiesta di liquidazione, condannando l’Agenzia al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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