Aiuti agricoli per calamità e compensatio lucri cum damno col premio assicurativo (TAR Sardegna n. 220 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di determinazione dell’importo della contribuzione pubblica prevista per eventi calamitosi in agricoltura, l’amministrazione tiene correttamente conto degli importi già liquidati all’imprenditore a titolo di premio assicurativo per la medesima perdita di reddito. Opera, infatti, la compensatio lucri cum damno, che trova applicazione in tutte le ipotesi in cui un evento abbia prodotto conseguenze vantaggiose in capo al danneggiato, anche per mezzo di speciali coperture assicurative. Il principio indennitario impedisce che la prestazione assicurativa si trasformi in fonte di arricchimento per l’assicurato o determini un vantaggio economico superiore a quello che egli avrebbe se l’evento dannoso non si fosse verificato. La dichiarazione integrativa resa dall’istante, con cui si attesta di aver percepito aiuti mediante polizze per le medesime perdite di reddito, costituisce il fondamento dell’istruttoria e non integra difetto di motivazione.
Il Fatto
La società agricola ricorrente coltiva superfici rilevanti nei Comuni di Cabras e Riola Sardo, con produzione di carciofo spinoso di Sardegna D.O.P. e di angurie e meloni del “Sinis”. A seguito della prolungata siccità che ha interessato la Sardegna nella primavera/estate 2017, il Ministero delle Politiche Agricole, con decreto n. 4914 del 13 febbraio 2018, ha dichiarato il carattere di straordinaria avversità atmosferica e ha disposto l’applicazione delle misure di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 102/2004.
La società ha presentato domanda di aiuto per le colture danneggiate, dichiarando di non aver sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Con successiva comunicazione integrativa ha invece attestato di aver stipulato polizze per almeno il 50% della produzione media annua e di aver percepito aiuti mediante polizze per le medesime perdite di reddito, per un importo pari a 160.433 euro. ARGEA Sardegna, all’esito dell’istruttoria, ha dichiarato la domanda inammissibile perché il premio calcolato dal software dedicato, pari a 136.841,44 euro, risultava inferiore alla somma già percepita sotto forma di premio assicurativo. Il ricorso gerarchico è rimasto senza riscontro e la società ha impugnato la determinazione negativa.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Il Tribunale respinge anzitutto la censura di difetto di motivazione: la determinazione negativa non deriva da un’istruttoria lacunosa o da accertamenti riservati, ma dalla stessa dichiarazione integrativa resa dalla ricorrente, che reca l’indicazione dell’importo di 160.433 euro percepito mediante polizze. L’intero iter, osserva il Collegio, si è svolto nel rispetto della garanzia di partecipazione al procedimento, di cui la società non si è avvalsa in sede di contraddittorio.
Il verbale del tecnico incaricato si era concluso con esito positivo, con un premio riconoscibile di 136.841,44 euro. La domanda è stata tuttavia dichiarata non ammissibile perché tale importo era inferiore a quanto già percepito tramite assicurazione. Il Tribunale ritiene inconferente l’argomento secondo cui le colture danneggiate dalla siccità non erano coperte da una polizza specifica per detto evento: la domanda integrativa indicava espressamente aiuti ricevuti “per le medesime perdite di reddito”.
Il Collegio valorizza l’istruttoria di ARGEA: la coltura prevalente in termini di reddito è il carciofo, ed è proprio questa coltura a essere stata oggetto del beneficio assicurativo per le gelate. Le altre colture indicate in domanda hanno incidenza residuale e non è stato dimostrato che potessero raggiungere da sole il requisito del danno superiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile, richiesto dall’art. 5 del d.lgs. n. 102/2004.
Il passaggio centrale è la compensatio lucri cum damno: in sede di determinazione dell’importo indennitario è corretta la decisione di tener conto degli importi già liquidati per effetto di contratti assicurativi. Per la salvaguardia del principio indennitario, la prestazione assicurativa non può trasformarsi in fonte di arricchimento e determinare un vantaggio superiore a quello che si sarebbe prodotto se l’evento non si fosse verificato. Non rileva, dunque, che la specifica polizza riguardasse la siccità: conta che il medesimo accadimento, ossia la distruzione della coltura e la perdita del reddito, sia già stato integralmente risarcito, seppur per il gelo, in misura superiore alla contribuzione pubblica.
L’affermazione secondo cui le perdite sarebbero riferibili a cicli produttivi diversi resta, per il Tribunale, una mera enunciazione verbale priva di sostegno probatorio. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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