Giudizio di ottemperanza e perdurante inadempimento dell’amministrazione sulla ricostruzione di carriera (TAR Lombardia n. 277 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione non si esaurisce nella verifica del pagamento delle somme liquidate dal giudice ordinario. Quando la sentenza imponga anche la ricostruzione di carriera e il riconoscimento dell’integrale anzianità di servizio, l’esecuzione resta incompleta se la dipendente rimane collocata in una fascia stipendiale inferiore e continua a percepire una retribuzione non dovuta. Sussistono pertanto le condizioni degli art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, con conseguente condanna dell’amministrazione a dare esecuzione nel termine assegnato e nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente è una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Prima dell’immissione in ruolo ha prestato servizio a tempo determinato, dapprima come personale ATA e poi come DSGA, in forza di una serie di contratti a termine.
Con sentenza del Tribunale di Milano del 6 dicembre 2022, l’amministrazione è stata condannata a riconoscere l’integrale anzianità di servizio a fini giuridici, economici e pensionistici, ad applicare il trattamento economico e la progressione stipendiale del personale di ruolo, a versare le differenze retributive (euro 6.754,79 per la carriera ATA ed euro 1.443,04 per quella DSGA) oltre interessi, nonché al rimborso delle spese. Non essendo intervenuta esecuzione, la dipendente ha proposto ricorso per ottemperanza. Nel corso del giudizio ha dato atto dell’avvenuto pagamento delle differenze retributive, lamentando però il persistente mancato riconoscimento della corretta fascia stipendiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata con formula esecutiva all’amministrazione il 21 dicembre 2022. Sono dunque integrati i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il punto centrale attiene all’effettività dell’esecuzione. L’amministrazione ha comunicato il pagamento delle differenze retributive e l’adozione di un decreto dirigenziale di ricostruzione di carriera del 27 gennaio 2023. Tali adempimenti, tuttavia, non sono sufficienti. Non è contestato che la ricorrente resti collocata in una fascia stipendiale non corretta e che percepisca ancora uno stipendio inferiore a quello spettante.
La prova di questa circostanza è fornita dal cedolino del mese di novembre 2023, depositato dalla difesa. Su tale base il Tribunale ritiene che l’amministrazione sia ancora inadempiente, giacché l’obbligo imposto dalla sentenza non si riduce al pagamento di somme, ma investe la complessiva ricostruzione di carriera e il riconoscimento dell’anzianità maturata nel servizio a tempo determinato.
Accertata la fondatezza del ricorso, il Collegio condanna l’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà nei successivi novanta giorni un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale per il personale scolastico o in un dirigente delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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