Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 220 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi della legge n. 89/2001, liquida l’indennizzo per irragionevole durata del processo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato, una volta notificato e non opposto. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e quello di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo. Il commissario ad acta può essere nominato fin d’ora, con termine ulteriore per l’incarico. Al dirigente pubblico non è dovuto compenso, per il principio di onnicomprensività della retribuzione. Le spese possono essere compensate, salvo il rimborso delle spese vive e del contributo unificato in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto reso ai sensi della legge n. 89/2001, aveva accolto la domanda del ricorrente e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione, oltre spese, con distrazione in favore del difensore.
Il decreto, notificato al Ministero, non era opposto e diveniva definitivo. L’amministrazione non vi dava esecuzione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto.
Il giudice verifica poi il decorso dei termini. Risulta inutilmente spirato il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre depositato le dichiarazioni richieste dall’art. 5-sexies, legge n. 89/2001, attestanti la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’assenza di altre azioni sul credito e le modalità di riscossione prescelte. È decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione, senza pagamento.
Nel merito, il TAR sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’appello, provvedendo al pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento è fissato nel termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Al commissario non è dovuto compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Sulle spese, il giudice ritiene sussistenti giustificate ragioni di compensazione, considerato l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire e le obiettive difficoltà dell’amministrazione. Richiama in proposito Cons. Stato, Sez. IV, n. 6892 del 2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 8062 del 2021. Resta comunque dovuto il rimborso delle spese vive successive e accessorie, oltre al contributo unificato, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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