Informativa antimafia e affidamenti diretti: sufficienza del quadro indiziario complessivo (TAR Calabria n. 220 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia costituisce misura preventiva che prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e si fonda su un quadro indiziario complessivo, valutato non in ottica atomistica. È sufficiente che gli elementi raccolti, anche risalenti nel tempo, siano obiettivamente sintomatici di concrete connessioni o possibili collegamenti con organizzazioni malavitose. La valutazione del Prefetto è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e della congruità degli elementi posti a base del provvedimento. Ai fini dell’adozione del provvedimento non occorre la prova certa del condizionamento, ma una ragionevole prognosi, secondo la logica del più probabile che non, che le decisioni dell’attività d’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’annullamento dell’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Vibo Valentia, con la quale le è stata negata l’iscrizione in white list. Il provvedimento è stato emanato all’esito del contraddittorio procedimentale.
L’amministrazione ha fondato la statuizione sul fatto che l’amministratore unico della società era stato componente di maggioranza del Consiglio di un Comune poi sciolto per infiltrazioni mafiose. Egli era stato inoltre collaboratore familiare dell’impresa del padre, e risultava aver intrattenuto frequentazioni con soggetti pregiudicati contigui a un clan locale. La società ha contestato la carenza di motivazione e l’assenza di elementi idonei a configurare il pericolo di infiltrazione. Con ordinanza cautelare, non impugnata, la tutela interinale era stata respinta per carenza di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una preliminare ricognizione dei principi consolidati in materia, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 256 del 2017. L’informativa interdittiva è misura preventiva volta a impedire alla criminalità organizzata di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. Essa non deve collegarsi ad accertamenti penali definitivi, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emerga il pericolo di ingerenza nell’attività imprenditoriale.
La Sezione ribadisce che gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo dal quale ritenere attendibile l’esistenza di un condizionamento. Richiama sul punto la propria precedente pronuncia (TAR Calabria, Sez. I, n. 321 del 2021), secondo cui è sufficiente un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa presenti elementi di condizionamento o dia luogo ad agevolazione, anche solo logistica, agli interessi delle associazioni malavitose.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene che la gravata informativa si fondi su un ampio e solido compendio indiziario. Assume rilievo centrale il fatto che la ricorrente ha beneficiato in via esclusiva di affidamenti diretti per lavori disposti dal Comune poi sciolto per infiltrazioni. Le verifiche della Commissione di accesso hanno evidenziato che i preventivi riportavano una data di protocollo successiva a quella di esecuzione dei lavori, e che le determine di impegno qualificavano come “interventi da eseguire” lavori già eseguiti mesi prima.
A ciò si aggiungono le frequentazioni dell’amministratore unico con soggetti pregiudicati contigui al clan. Il Collegio sottolinea che il quadro va traguardato in prospettiva complessiva e non atomistica, emergendo la ragionevole prognosi che le decisioni d’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla ‘ndrangheta, richiamando TAR Lazio, Sez. III, n. 2887 del 2021.
Va disatteso anche il rilievo secondo cui il provvedimento sarebbe stato adottato sul falso presupposto di precedenti di polizia: gli stessi, pur non riportabili nel certificato dei carichi pendenti perché relativi a procedimenti estinti per prescrizione, conservano traccia rilevante per valutare l’affidabilità del soggetto. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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