Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nel giudizio (TAR Lombardia n. 2210 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, risultante dalla dichiarazione della parte ricorrente e dagli atti di causa, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere presuppone invece che la parte abbia conseguito, almeno in parte, il bene della vita richiesto, ovvero che risulti dimostrata la fondatezza delle prospettazioni iniziali. La mera allegazione dell’inesistenza di un pregiudizio concreto non integra tale presupposto. L’evoluzione della vicenda contenziosa può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di strutture sanitarie accreditate, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, recante le determinazioni per la gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019, dolendosi di alcune disposizioni delle relative Regole di gestione. Le censure riguardavano l’obbligo di rispetto dei tempi di attesa con erogazione gratuita in caso di inadempimento, l’applicazione della tariffa unica ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza e i criteri di determinazione del budget per le prestazioni ambulatoriali.

Con primi e secondi motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione al contratto integrativo 2019 concluso con l’ATS, ai provvedimenti di approvazione e agli atti applicativi della delibera regionale, deducendone l’illegittimità derivata e autonoma, anche in relazione al divieto di sottoscrizione con riserva. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’istanza depositata l’8 marzo 2024, con la quale la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione. Per il primo motivo, relativo ai tempi di attesa, le disposizioni non avrebbero trovato applicazione concreta; per il secondo, concernente i 108 DRG, sarebbe intervenuto un provvedimento regionale correttivo; per il terzo, sulla storicizzazione degli abbattimenti, rileverebbe la pronuncia del medesimo TAR sul 2014, non contestata.

Su tale premessa il Collegio ritiene di poter dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La prospettazione della parte, ad avviso del giudice, evidenzia in modo chiaro il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito, tale da integrare il presupposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale esclude però la configurabilità della cessazione della materia del contendere quanto ai motivi dipendenti e agli atti applicativi. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca quindi il dato necessario a ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali, che costituisce il presupposto della diversa declaratoria.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione, ravvisandola giustificata dall’evoluzione della vicenda contenziosa. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili, con integrale compensazione delle spese di giudizio e ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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