Squadra già censita è la compagine di cacciatori, non il caposquadra (Cons. Stato n. 1911 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione delle zone di caccia al cinghiale, la nozione di squadra già censita va individuata avendo riguardo alla compagine dei cacciatori e non alla denominazione del gruppo né all’identità del caposquadra. È squadra già censita quella che presenti la medesima composizione della stagione precedente o, quanto meno, sia formata dalla maggioranza dei cacciatori che ne facevano parte. La ratio della previsione è valorizzare una compagine che, nella sua interezza o nella maggioranza, conosca l’area di caccia e abbia maturato esperienza nella stessa. Il mancato richiamo alla figura del caposquadra nella disposizione regolamentare è indice inequivoco della volontà di privilegiare l’elemento costituito dalla compagine. Ove nessuna delle squadre richiedenti integri il requisito, l’assegnazione segue il criterio del maggior numero di cacciatori iscritti all’ATC residenti nel Comune della zona richiesta o limitrofo.

Il Fatto

Un Ambito territoriale di caccia appella la sentenza con cui il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso proposto da un cacciatore avverso i provvedimenti di assegnazione di un distretto venatorio per la caccia al cinghiale. Nell’originaria formazione, che gestiva la zona contesa, si era verificata una scissione: due gruppi, entrambi recanti la stessa denominazione, avevano richiesto la medesima zona, ciascuno facendo capo a un diverso caposquadra.

Il Comitato di gestione dell’Ambito, acquisito un parere legale, aveva assegnato l’area a una delle due compagini e alla ricorrente un distretto in altra macroarea. Il TAR, accogliendo il primo motivo, aveva ritenuto dirimente l’identità del caposquadra, già tale negli anni precedenti nell’area contesa, e aveva quindi riconosciuto a quella squadra la qualità di squadra già censita, con diritto di priorità. L’Ambito propone appello con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene preliminarmente di poter prescindere dalla questione relativa al perfezionamento della notificazione al controinteressato in primo grado. L’appello proposto da uno solo dei soccombenti non va notificato alle parti che rivestono la medesima posizione di cointeressati, non essendo parti necessarie del giudizio di secondo grado, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 400 del 2019; Sez. VI n. 9032 del 2022; Sez. VI n. 5478 del 2025).

Nel merito, il primo motivo — violazione di legge per errato riferimento al regolamento regionale abrogato — è in parte irrilevante e in parte infondato. Il contenuto precettivo dei due regolamenti è rimasto in parte qua immutato, cosicché la disciplina sostanziale applicabile è la medesima, al di là del non corretto riferimento alla fonte. Il secondo motivo è infondato: il TAR non ha posto a fondamento della decisione i pareri regionali, ma ne ha condiviso le argomentazioni, recependole imperio rationis e non ratione imperii.

Il terzo motivo è ammissibile, non sostanziandosi in mera riproposizione delle difese di prime cure, ed è fondato. Il punto nodale è la nozione di squadra già censita e i criteri di priorità dettati dall’art. 10 del Regolamento regionale n. 1/2017. La disposizione, pur non definendo il concetto, pone l’accento sulla squadra e dunque sulla composizione della compagine: è già censita la squadra che presenti la medesima compagine o la maggioranza dei cacciatori della stagione precedente.

Non rileva la denominazione, non essendovi vincolo alla scelta o registrazione del nome che ne impedisca l’uso plurimo. Né rileva l’identità del caposquadra, di cui la disposizione non fa menzione. La squadra è identificata dai cacciatori, sui quali si incentrano le previsioni esaminate; una diversa lettura condurrebbe a qualificare come già censita una compagine di elementi del tutto nuovi all’infuori del solo caposquadra, in contrasto con la ratio della norma.

Applicando tali principi, entrambe le squadre erano di nuova costituzione, nessuna avendo la totalità o la maggioranza della precedente compagine. L’assegnazione doveva quindi seguire il criterio residuale del maggior numero di cacciatori iscritti all’ATC residenti nel Comune della zona richiesta: la zona contesa ricade interamente in un unico Comune e la squadra con il maggior numero di residenti era quella risultata assegnataria. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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