Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 2213 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, allegata e riconosciuta dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di scrutinio nel merito dei motivi proposti. La cessazione della materia del contendere presuppone invece che il ricorrente alleghi e dimostri di aver conseguito, anche parzialmente, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. In difetto di tale dimostrazione la cessazione non può essere dichiarata. L’evoluzione della vicenda contenziosa e il sopravvenuto difetto di interesse giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, recante le determinazioni sulla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019, censurando in particolare le regole sui tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e sul contenimento dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza. Con primi e secondi motivi aggiunti ha esteso il gravame ai contratti integrativi conclusi con l’ATS dell’Insubria e ai relativi provvedimenti di approvazione.
In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti: per i DRG sarebbe cessata la materia del contendere in virtù di un provvedimento regionale correttivo sopravvenuto; per i tempi di attesa sarebbe venuto meno l’interesse, non avendo quelle disposizioni trovato applicazione concreta. Da ciò l’esponente ha fatto derivare la caduta dell’interesse anche per i motivi dipendenti e per quelli di illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’istanza depositata dalla ricorrente l’8 marzo 2024 e ha qualificato la situazione come sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito. Sulla base di quanto rappresentato dalla stessa parte, il giudice amministrativo ha ritenuto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente la declaratoria quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione. Il Tribunale ha valorizzato la dichiarazione della ricorrente, dalla quale emerge in modo chiaro il venir meno dell’interesse al merito della controversia.
Il Collegio ha invece escluso che ricorrano i presupposti della cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. La mancanza di questa prova impedisce la qualificazione della vicenda nei termini della cessazione.
Quanto alle spese, l’evoluzione della vicenda contenziosa ne ha giustificato la compensazione integrale tra le parti. Il dispositivo ha dunque dichiarato improcedibili ricorso e motivi aggiunti, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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