Ordine di demolizione della Soprintendenza illegittimo nel procedimento di condono (TAR Sicilia n. 2336 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è atto vincolato: in presenza di opere realizzate in area già gravata da vincolo di inedificabilità e comportanti nuovi volumi o superfici, la sanatoria è preclusa a prescindere dal carattere assoluto o relativo del vincolo. Tuttavia la Soprintendenza non è titolare del potere di irrogare misure repressive: l’ordine di demolizione conseguente al diniego di condono compete al Comune, cui spetta la definizione del procedimento. Il provvedimento repressivo adottato dall’autorità di tutela è pertanto illegittimo per incompetenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Comune istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per regolarizzare un ampliamento realizzato, secondo la prospettazione, entro il marzo 1995, consistente in un deposito seminterrato, un vano al piano terra e una modifica del prospetto. Ottenuto il nulla osta idrogeologico e l’esito favorevole dell’istruttoria comunale, la Soprintendenza ha espresso parere negativo e ha contestualmente ordinato il ripristino dei luoghi.
Il ricorrente ha impugnato il parere, il successivo diniego comunale e la circolare assessoriale n. 2/2022, articolando censure sulla notifica, sul preavviso di rigetto, sul difetto di istruttoria, sull’erronea lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, sull’antecedenza delle opere rispetto al vincolo, sul silenzio assenso e sull’incompetenza della Soprintendenza a ordinare la demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il regime del terzo condono edilizio. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 non riproduce il riferimento alla sola inedificabilità assoluta contenuto nell’art. 33 l. n. 47/1985, con la conseguenza che l’anteriorità del vincolo rispetto all’opera è condizione ostativa indipendentemente dal suo carattere assoluto o relativo. La sanatoria resta inoltre esclusa quando l’intervento comporti nuova volumetria o nuova superficie in area vincolata.
La Corte costituzionale n. 252/2022 ha caducato la norma regionale siciliana di interpretazione autentica, facendo riemergere l’integrale richiamo all’art. 32 d.l. n. 269/2003 operato dall’art. 24 l.r. n. 15/2004. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 836/2023 e la giurisprudenza del Cons. Stato, secondo cui in Sicilia il condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi. La circolare n. 2/2022 si limita quindi a ribadire il quadro normativo vigente.
Scendendo al caso concreto, il Tribunale rileva che l’area era già gravata da vincoli paesaggistici sin dai decreti assessoriali del 1966 e del 1979, confermati dal piano paesistico del 2001. Le opere di ampliamento rientrano nella tipologia n. 1, per la quale il divieto di condono è assoluto. La riconducibilità di parte degli interventi alla tipologia n. 6 non muta l’esito, dovendosi seguire un approccio organico e non frazionato dell’abuso.
Quanto al silenzio assenso, l’art. 32 l. n. 47/1985 configura il silenzio-rifiuto, e la giurisprudenza esclude l’applicabilità dell’art. 17-bis l. n. 241/1990 al rapporto verticale tra privato e Soprintendenza. Il vizio partecipativo è poi dequotato ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, avuto riguardo alla natura vincolata del parere.
Il ricorso è invece accolto sul rilievo dell’incompetenza. Alla Soprintendenza spetta un potere consultivo, sebbene vincolante; al Comune competono la definizione del procedimento di condono e l’irrogazione delle misure repressive. L’ordine di demolizione emesso dall’autorità di tutela è dunque illegittimo, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.