Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità senza cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 2212 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito integra il presupposto per la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere richiede invece che la parte alleghi e dimostri l’integrale soddisfazione del bene della vita richiesto, non essendo sufficiente l’adozione di un provvedimento correttivo o il mero venir meno dell’utilità pratica. Il giudice, accertato il sopravvenuto difetto di interesse, dichiara l’improcedibilità senza esaminare il merito dei motivi. L’evoluzione della vicenda contenziosa e l’assenza di soccombenza sostanziale giustificano la compensazione delle spese.

Il Fatto

Una società titolare di struttura sanitaria impugnava davanti al TAR Lombardia la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018, recante le regole di gestione del servizio sociosanitario per il 2019, dolendosi di alcune previsioni in materia di tempi di attesa, di tariffe per i DRG ad alto rischio di inappropriatezza e di criteri di determinazione del budget. Con primi e secondi motivi aggiunti la ricorrente estendeva il gravame alla delibera ATS di approvazione del contratto integrativo 2019 e al contratto medesimo, sottoscritto con riserva.

In vista dell’udienza di merito la ricorrente depositava istanza di declaratoria di improcedibilità, rappresentando che un provvedimento regionale correttivo aveva superato le censure sui DRG, che le disposizioni sui tempi di attesa non avevano trovato applicazione concreta e che una precedente pronuncia del medesimo TAR aveva definito la questione degli abbattimenti a consuntivo per il 2014, non contestata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’istanza e la qualifica come sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito. La dichiarazione della difesa è chiara e univoca: la parte non chiede più l’annullamento degli atti gravati né prospetta un’utilità residua collegata all’esito del giudizio. Da qui la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., riferita tanto al ricorso introduttivo quanto ai motivi aggiunti.

Il Tribunale esclude però la diversa figura della cessazione della materia del contendere. La ricorrente, osserva il Collegio, non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca, dunque, quel materiale probatorio che consentirebbe di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali e di accertare un sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale.

La distinzione tra i due istituti non è nominalistica. La cessazione della materia del contendere postula un accertamento positivo sull’avvenuta satisfazione della pretesa; la carenza di interesse opera invece sul piano dell’interesse al ricorso, che è venuto meno per ragioni sopravvenute e indipendenti dalla fondatezza delle censure. Nel caso concreto la parte ha scelto di non coltivare più la domanda, senza fornire elementi utili a una pronuncia satisfattiva in fatto.

Quanto alle spese, il Collegio rileva che l’evoluzione della vicenda contenziosa — l’adozione del provvedimento correttivo, il definirsi del contenzioso sul 2014, la mancata applicazione concreta delle disposizioni sui tempi di attesa — giustifica la compensazione delle spese tra le parti. Il dispositivo dichiara improcedibili ricorso e motivi aggiunti, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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