Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Lombardia n. 2214 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Non ricorrono i presupposti della cessazione della materia del contendere quando la ricorrente non alleghi e non dimostri di avere conseguito, anche in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. Il venir meno dell’interesse ai motivi principali travolge i motivi dipendenti e quelli dedotti in via di illegittimità derivata avverso gli atti consequenziali. L’evoluzione della vicenda contenziosa può giustificare la compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una struttura ospedaliera, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, recante le regole di gestione del servizio sociosanitario per il 2019, dolendosi di alcune disposizioni: quelle sui tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, quelle sui 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza e quelle sul budget per le prestazioni ambulatoriali.
Con i primi e i secondi motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione ai contratti integrativi conclusi con l’ATS della Val Padana e ai relativi provvedimenti di approvazione, deducendone l’illegittimità derivata. In vista dell’udienza di merito ha depositato istanza per la declaratoria di improcedibilità, rappresentando il sopravvenuto difetto di interesse su tutti i motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza depositata dalla ricorrente l’8 marzo 2024. La società ha rappresentato il venir meno dell’interesse su tre fronti: l’adozione di un provvedimento correttivo per i 108 DRG; la mancata applicazione concreta delle disposizioni sui tempi di attesa, che non avrebbero arrecato alcun nocumento; la definizione, con una precedente sentenza del medesimo TAR, delle contestazioni sugli abbattimenti a consuntivo per il 2014.
Su questa base il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse. La ragione è esplicita: dalla rappresentazione della parte emerge chiaramente il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito, che integra l’ipotesi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Il Collegio esclude però la cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca quindi il presupposto per ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali, che la pronuncia di cessazione richiederebbe.
Il venir meno dell’interesse ai motivi principali si riflette sui restanti motivi, dipendenti o dedotti in via di illegittimità derivata avverso i contratti integrativi e le delibere di approvazione. L’evoluzione della vicenda contenziosa giustifica infine la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.