Porto d’armi e guardia giurata, remissione di querela non sana il fatto (TAR Calabria n. 2218 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La remissione tacita di querela, quale causa di improcedibilità dell’azione penale, non incide sul disvalore del fatto contestato e non integra una scriminante del medesimo, operando esclusivamente sul piano processuale. Ne deriva che il giudice amministrativo non può censurare il diniego di titoli di polizia amministrativa adottato dalla Prefettura sulla base di un autonomo apprezzamento del fatto, stante l’autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale. In materia di porto d’armi e approvazione a guardia particolare giurata, gli artt. 11, 39 e 43 del TULPS attribuiscono all’Amministrazione un’ampia discrezionalità valutativa circa la buona condotta e l’affidamento di non abusare delle armi, potendo rilevare anche fatti isolati ma significativi, nonché vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale. Il vaglio giurisdizionale resta limitato alla verifica della razionalità e non arbitrarietà delle valutazioni compiute.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un istituto di vigilanza, chiedeva alla Prefettura il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta. Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la memoria difensiva depositata, la Prefettura rigettava le istanze richiamando una sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato il non doversi procedere per remissione tacita di querela in relazione a un reato ascritto al richiedente.

Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere e violazione delle garanzie partecipative, chiedendo l’accertamento del diritto al rilascio dei titoli e la condanna dell’Amministrazione. Nel corso del giudizio, a fronte dell’emissione di un nuovo provvedimento prefettizio, la difesa chiedeva comunque la decisione del ricorso, essendo l’efficacia del provvedimento sopravvenuto condizionata alla definizione della controversia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura procedimentale. La pretesa violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 è disattesa, poiché la disposizione riconosce facoltà partecipative consistenti nel diritto di accesso endoprocedimentale e nel diritto di presentare memorie e documenti pertinenti. L’Amministrazione ha richiamato, seppure succintamente, le osservazioni del ricorrente, ritenendole non condivisibili: le garanzie procedimentali risultano pertanto rispettate.

Passando al merito, il TAR ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11 del R.D. n. 773/1931 prevede i casi di diniego obbligatorio e facoltativo delle autorizzazioni di polizia; l’art. 43 disciplina la licenza di portare armi; l’art. 39 attribuisce al prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi a chi è ritenuto capace di abusarne. Il Collegio richiama la giurisprudenza sul punto, tra cui Cons. Stato, Sez. III, n. 3285 del 2025 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4914 del 2024, secondo cui le espressioni “buona condotta” e “affidamento di non abusare delle armi” fondano una lata discrezionalità amministrativa, con sindacato del giudice limitato alla irrazionalità o arbitrarietà.

Quanto ai titoli per l’attività di guardia particolare giurata, il TAR richiama l’orientamento secondo cui è richiesta una condotta irreprensibile, con valutazione complessiva della condotta di vita abituale. La Sezione ribadisce che il giudizio sul pericolo di abuso delle armi è prognosi probabilistica, non assistita dalla certezza tipica dell’accertamento penale, dovendosi ritenere sufficiente un attendibile grado di verosimiglianza.

Nel caso concreto, la Prefettura non ha applicato l’automatismo preclusivo degli artt. 11 e 43, bensì ha espresso un giudizio negativo di affidabilità valorizzando un episodio avvenuto presso una discoteca, nel quale il ricorrente, nello svolgimento dell’attività di guardia, avrebbe cagionato gravi lesioni a un cliente. Il Collegio ritiene che la remissione di querela, non incidendo sul disvalore del fatto, non inficia la valutazione amministrativa; irrilevanti sono le dichiarazioni del soggetto informato, restando incontestata la gravità delle lesioni. Il quadro indiziario conferma la correttezza del diniego, prevalendo le esigenze di sicurezza e incolumità pubblica sulla capacità lavorativa dell’interessato. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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