Inammissibile il ricorso non notificato al controinteressato nominato nell’atto (TAR Marche n. 221 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di annullamento il controinteressato va individuato anche quando l’atto impugnato abbia natura pianificatoria, tutte le volte che dal provvedimento emerga nominativamente il soggetto che riceverebbe pregiudizio dall’accoglimento del ricorso. Il criterio di individuazione trova conferma nell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e impone la notifica del ricorso al soggetto così individuato. La notifica all’ente che abbia reso un parere di conformità non vale a sanare l’omissione, perché l’ente esercita semmai funzioni di co-pianificazione e non subisce pregiudizio dall’annullamento. Non è sufficiente evocare in giudizio una persona o un ente qualsiasi qualificandoli unilateralmente come controinteressati. Il ricorso che ometta la notifica al controinteressato è inammissibile.

Il Fatto

Le ricorrenti, titolari di una concessione demaniale marittima, impugnavano la deliberazione con cui il Comune ha approvato la variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge, nella parte in cui accoglieva l’osservazione di un privato e disponeva la traslazione dell’area destinata a stabilimento balneare, con ampliamento del manufatto limitrofo. L’accoglimento di quella osservazione incideva direttamente sull’assetto dei due stabilimenti confinanti.

Il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato, autore dell’osservazione accolta. Le ricorrenti replicavano che il ricorso era stato notificato alla Regione Marche. Nelle more si costituiva la società subentrata a titolo particolare a una delle originarie ricorrenti. All’udienza del 12 marzo 2025 le parti depositavano istanza congiunta di rinvio, motivata dall’imminente revisione periodica del Piano spiaggia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di rinvio e la respinge. Pesa la estrema risalenza del giudizio e l’aleatorietà dello scenario prospettato: la futura variante è eventuale nei contenuti e nei tempi, né esistono documenti preliminari da cui desumere soluzioni di contemperamento degli interessi coinvolti. Il rinvio non può dunque fondarsi su un esito meramente ipotetico dell’attività pianificatoria.

Sul piano dell’ammissibilità, il Tribunale rileva che l’atto impugnato, pur di natura pianificatoria, indica nominativamente il soggetto che sarebbe pregiudicato dall’accoglimento del ricorso. L’osservazione contestata proviene da quel soggetto e il suo nominativo emerge dal contesto del provvedimento. Trova quindi applicazione la consolidata giurisprudenza sull’individuazione dei controinteressati da evocare necessariamente nei giudizi impugnatori, confermata dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.

Non essendo stato il ricorso notificato al predetto soggetto, la domanda è inammissibile. Il Collegio esclude che la Regione possa qualificarsi controinteressata: in materia essa opera come autorità co-pianificatrice, avendo reso il parere di conformità rispetto al Piano Regionale di Gestione delle Aree Costiere, e comunque non subirebbe pregiudizio dall’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale precisa infine il criterio di individuazione del contraddittore: per evitare la declaratoria di inammissibilità non basta evocare in giudizio una persona fisica o un ente purchessia qualificandoli unilateralmente come controinteressati. L’omissione della notifica al soggetto individuato dal provvedimento è dunque insanabile ai fini dell’ammissibilità. Le spese sono compensate, in ragione della durata del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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