Verifica di anomalia e CCNL applicabile senza sostituire il giudizio del RUP (TAR Calabria n. 133 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica ed è espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, difetto di istruttoria o errore di fatto che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. La valutazione favorevole circa le giustificazioni non richiede motivazione analitica e può essere espressa per relationem, facendo riferimento alle giustificazioni dell’impresa, purché congrue. Spetta al ricorrente che contesti il giudizio positivo fornire specifici elementi di prova dell’inaffidabilità, non potendosi limitare a contrapporre una propria valutazione di merito. La scelta del contratto collettivo applicabile al personale rientra nelle prerogative organizzative dell’imprenditore, con il solo limite della coerenza rispetto all’oggetto dell’appalto, e lo scostamento dalle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura negoziata indetta da una società in house per l’affidamento biennale dei servizi di pulizia e igiene ambientale, classificandosi seconda con punti 90,95 a fronte dei 93,98 dell’aggiudicataria. Ottenuta solo parzialmente la documentazione di gara, impugnava l’aggiudicazione definitiva del 4.4.2023, la comunicazione via PEC del 13.4.2023, la lex specialis e i verbali, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.
Deduceva l’anomalia dell’offerta della controinteressata: applicazione di un CCNL non maggiormente rappresentativo, con costo del lavoro inferiore del 59% rispetto al contratto Multiservizi; omessa verifica dei minimi salariali; carenza documentale su riduzione INAIL, tasso di assenteismo, ore a chiamata, migliorie tecniche e utile dichiarato. In via gradata contestava i punteggi dell’offerta tecnica e l’uso del soccorso istruttorio. Il ricorso è stato proposto per la declaratoria di illegittimità degli atti di gara.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce analiticamente il sub-procedimento di verifica, nel quale l’aggiudicataria aveva giustificato il costo della manodopera richiamando i benefici contributivi e la decontribuzione Sud, la riduzione dell’aliquota INAIL, le ore mediamente lavorate, la deducibilità IRAP, il ricorso alle ore supplementari ex art. 33 CCNL e il ribaltamento dei costi dei servizi a chiamata su commesse più redditizie. Il RUP aveva concluso positivamente, ritenendo il CCNL applicabile e non eccessivo lo scostamento tabellare.
Richiamata la giurisprudenza sul giudizio di anomalia — T.A.R. Lombardia n. 1225 del 2023, Cons. Stato n. 6393 del 2022, Cons. Stato n. 500 del 2023 — il Collegio ribadisce che la verifica è globale e non parcellizzata, che la motivazione favorevole può essere per relationem e che l’onere di provare l’erroneità grava sul ricorrente, con soglia elevata.
Il nucleo delle censure è giudicato fuori asse. Poiché il bando non imponeva un determinato contratto collettivo, la scelta del CCNL Anpit/Cisal rientra nelle scelte imprenditoriali, non essendo contestata la coerenza con le prestazioni e risultando la CISAL tra le associazioni comparativamente più rappresentative (T.A.R. Campania n. 3564 del 2022, T.A.R. Lazio n. 16048 del 2023). Una volta accertata l’applicabilità di quel contratto, è irrilevante parametrare l’offerta al diverso CCNL Multiservizi: la dedotta sproporzione del 59% non è apprezzabile ai fini dell’anomalia.
Le censure su aliquota INAIL, ore lavorate, servizi a chiamata, presenza territoriale e migliorie sono ritenute generiche o irricevibili: introducono valutazioni alternative a quelle del RUP e, in parte, temi nuovi rispetto al ricorso, come tali inammissibili ex art. 73 c.p.a. Il secondo motivo confonde il piano dell’offerta tecnica con quello delle giustificazioni economiche, senza indicare gli elementi del progetto tecnico che avrebbero imposto un punteggio diverso. Il terzo motivo, sul soccorso istruttorio, resta indeterminato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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