Silenzio sul PAUR e termine suppletivo prima del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2224 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è fondato quando il termine di conclusione del procedimento amministrativo è decorso e l’amministrazione non ha provveduto sull’istanza dell’interessato. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di definire il procedimento entro un termine congruo, che nella specie è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione. La nomina del commissario ad acta non è automatica: va riservata all’ipotesi di persistente inadempienza, tanto più quando la materia è tecnicamente complessa e richiede un organo ausiliario di speciale qualificazione. La domanda risarcitoria, proposta insieme a quella avverso il silenzio, resta riservata a separata decisione all’esito di pubblica udienza.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 6 febbraio 2023 istanza di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006, finalizzata al rilascio del PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006. Oggetto del progetto era la modifica non sostanziale e l’ampliamento di un centro di messa in sicurezza e recupero di RAEE, oltre allo stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non.
Nel corso del procedimento sono intervenute diverse note dell’amministrazione regionale, dell’ENAC e della Soprintendenza, ed è stato convocato un tavolo tecnico. Il procedimento, tuttavia, non è stato concluso per il difetto del parere intermedio della Commissione Tecnica Specialistica. Di qui il ricorso per silenzio-inadempimento, preceduto da diffida in data 7 febbraio 2024, con contestuale domanda di risarcimento del danno e richiesta di nomina immediata di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il dato dirimente è la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento a fronte di un’istanza rimasta senza risposta. La società ha inoltre sollecitato l’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione.
Su questo punto la Sezione opera una scelta di gradualità. Appare preferibile, allo stato, assegnare un termine all’amministrazione per concludere il procedimento, anziché sostituirla subito con un organo ausiliario. La ragione è duplice: la difficoltà e il tecnicismo della fattispecie imporrebbero la nomina di un commissario di speciale qualificazione e presumibilmente di composizione complessa, con oneri significativi.
A ciò si aggiunge un profilo di rilievo pubblicistico. L’intervento sostitutivo del commissario comporterebbe la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza sui profili di danno erariale derivanti dall’inadempimento dei funzionari tenuti a provvedere. Il Collegio preferisce quindi non attivare subito quel percorso.
L’amministrazione viene pertanto onerata di definire il procedimento nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notifica su istanza di parte, se anteriore. La richiesta risarcitoria, invece, non è decisa in questa sede: per la sua delibazione viene fissata la pubblica udienza del 21 novembre 2024. La comunicazione del provvedimento sostituisce ogni avviso di Segreteria per quella udienza.
Quanto alle spese della fase, il Collegio rinvia al definitivo. La sentenza è quindi non definitiva: accoglie la domanda avverso il silenzio, ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine indicato e riserva ogni ulteriore statuizione, compresa quella sulle spese, alla decisione che chiuderà il giudizio.
Nota della Redazione
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