Spese di soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza anche con esecuzione intervenuta (TAR Sicilia n. 2227 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e impedisce al creditore di agire in esecuzione prima della sua scadenza. La notificazione successiva del medesimo titolo è irrilevante se quella originaria è già idonea a far decorrere il termine. L’omessa notificazione preventiva del titolo rende inammissibile l’esecuzione in qualunque forma e sede; l’attivazione nella pendenza del termine la rende improcedibile fino alla scadenza. La ragione ostativa è rilevabile d’ufficio, afferendo a una condizione dell’azione. La sopravvenuta esecuzione determina la cessazione della materia del contendere, ma non impedisce la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

Il condominio ricorrente chiede l’esecuzione di una sentenza con cui il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di lite. Il ricorso per ottemperanza, notificato in data 12 aprile 2024, riguarda esclusivamente la statuizione sulle spese.

Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso. Sostiene che, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, durante la pendenza del termine di centoventi giorni decorrente dalla notificazione della decisione non sia possibile agire in esecuzione. Aggiunge che la sentenza gli è stata notificata in forma esecutiva il 29 gennaio 2024, con la conseguenza che il ricorso non poteva essere proposto prima del 29 maggio 2024. Nelle more l’Amministrazione ha assunto impegno di spesa.

Il condominio replica di aver notificato la sentenza già il 3 novembre 2023, documentando il deposito, e che la successiva notifica del gennaio 2024 costituiva semplice sollecito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sequenza delle notifiche. Dai documenti depositati risulta che la decisione portata in ottemperanza è stata notificata in data 3 novembre 2023. Quando il ricorso è stato proposto, il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 era dunque interamente decorso.

La Sezione richiama il consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza n. 725/2012. L’obbligo di preventiva notifica del titolo esecutivo e il correlativo termine di grazia operano per ogni credito pecuniario verso pubbliche amministrazioni. Senza la notificazione, e finché pende il termine, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata in alcuna forma, né per espropriazione secondo il codice di procedura civile, né in sede di ottemperanza secondo il codice del processo amministrativo. Se la notificazione è stata omessa, l’esecuzione è inammissibile; se è stata attivata nella pendenza del termine, è improcedibile fino alla scadenza. La ragione ostativa è rilevabile d’ufficio, perché attiene a una condizione dell’azione.

Applicando tali principi, il ricorso non è inammissibile, essendo stato notificato dopo la notifica del titolo. Né è improcedibile, perché il termine risulta interamente decorso quando la causa è stata trattenuta in decisione.

In camera di consiglio il difensore del condominio ha rappresentato che l’Amministrazione ha infine dato esecuzione alla sentenza. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere. Sulle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Comune è condannato alla rifusione, liquidate in dispositivo tenendo conto della semplicità della controversia, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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