Occupazione sine titolo: restituzione o acquisizione sanante a scelta dell’ente (TAR Sicilia n. 2258 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un’opera pubblica su un fondo occupato in forza di un provvedimento di occupazione d’urgenza, mai seguito dal decreto di esproprio, costituisce un mero fatto, inidoneo a trasferire la proprietà e a costituire titolo dell’acquisto. La Pubblica Amministrazione è pertanto tenuta a far venir meno l’occupazione sine titolo, restituendo materialmente tutte le aree illegittimamente occupate, previa riduzione in pristino stato, e a risarcire il danno da occupazione illegittima, che si presume in re ipsa quale perdita della disponibilità del bene. Il richiamo alla retrocessione parziale è inconferente, operando l’art. 47 d.P.R. n. 327/2001 solo rispetto a beni legittimamente espropriati. In alternativa alla restituzione, l’Amministrazione può acquisire il bene ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 o ad altro titolo, restando sottratta alla giurisdizione amministrativa ogni questione sul quantum indennitario.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un terreno individuato al foglio 4, particella 566, del catasto terreni del Comune di Saponara, acquistato con atto pubblico del 2004. Con delibera di Giunta del 2015 l’ente approvava il progetto delle opere di sistemazione idraulico-forestale e regimentazione delle acque; con ordinanza n. 4 del 06.04.2017 il Responsabile dell’Area Tecnica disponeva l’occupazione anticipata preordinata all’esproprio e l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio dell’intera superficie di mq 4.450.

Il 15.05.2017 avveniva l’immissione in possesso con verbale di consistenza. Il termine per l’emanazione del decreto di esproprio non veniva rispettato e il provvedimento non veniva mai adottato. La proprietaria ricorreva quindi per ottenere la restituzione previa riduzione in pristino, il risarcimento dei danni da mancata percezione dei frutti e da occupazione sine titolo, oltre rivalutazione e interessi. Il Comune, costituitosi, non contestava il titolo di proprietà e sosteneva che l’intervento avesse interessato in concreto solo mq 1.000, con conseguente possibilità di restituzione parziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica come erroneo il richiamo alla retrocessione parziale. L’istituto dell’art. 47 d.P.R. n. 327/2001 opera esclusivamente rispetto a beni legittimamente espropriati e non utilizzati per l’opera pubblica. Nel caso di specie si è invece dinanzi a un comportamento antigiuridico a effetti permanenti, che obbliga l’Amministrazione alla materiale restituzione di tutte le aree occupate senza titolo, salvo successiva acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 o per via negoziale.

Il Tribunale ritiene accertata l’occupazione dell’intero fondo e la sua trasformazione, quantomeno parziale, mediante le opere pubbliche, mai seguite dal necessario provvedimento di espropriazione. Analoga prova si trae in ordine alla proprietà, desunta dai dati catastali richiamati nell’ordinanza di occupazione e non contestata specificamente, con applicazione del secondo comma dell’art. 64 c.p.a.

La realizzazione dell’opera costituisce dunque un mero fatto, non idoneo a determinare il trasferimento della proprietà, che può dipendere solo da un formale atto di acquisizione. I principi di atipicità delle pronunce di condanna, di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), e comma 4, c.p.a., consentono peraltro una formulazione che non pregiudichi la facoltà dell’ente di acquisire il bene.

Quanto al ristoro, il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, ricollegandosi alla perdita di disponibilità del bene, e costituisce oggetto di presunzione iuris tantum non superata nel caso concreto. In ipotesi di restituzione previa riduzione in pristino, il risarcimento consiste negli interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’inizio dell’occupazione, con rivalutazione e interessi. Poiché il Comune non ha proposto eccezione di prescrizione, il danno è risarcibile per intero dalla data dell’immissione in possesso.

Il Collegio ordina infine all’ente di determinarsi, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notifica, tra restituzione con riduzione in pristino e risarcimento, acquisizione ex art. 42 bis, o accordo negoziale. Le questioni sul quantum dell’indennizzo da acquisizione sanante restano devolute al giudice ordinario. Il ricorso è accolto nei termini indicati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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