Annullamento in autotutela del condono edilizio per falsa rappresentazione del privato (TAR Sicilia n. 2273 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La non veritiera prospettazione, da parte del privato, delle circostanze poste a fondamento di un titolo edilizio a lui favorevole esclude la configurabilità di un affidamento legittimo e consente all’Amministrazione di motivare l’annullamento in autotutela mediante il richiamo a tale falsa rappresentazione. In questa ipotesi l’interesse pubblico all’annullamento è in re ipsa e non operano le limitazioni temporali di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il nuovo proprietario sopporta le conseguenze dell’illecito edilizio posto in essere dai precedenti titolari, come si desume dall’art. 31, secondo comma, del d.P.R. n. 380/2001. La comunicazione di avvio del procedimento, ove conosciuta e seguita dalla partecipazione dell’interessato, assicura il contraddittorio procedimentale. L’art. 3 della legge n. 241/1990 impone l’indicazione delle ragioni giuridiche, non delle singole norme applicate.
Il Fatto
Il ricorrente acquistava un immobile assistito da concessione edilizia in sanatoria rilasciata ai sensi della legge n. 47/1985. Successivamente presentava una segnalazione certificata di inizio attività per manutenzione straordinaria e una comunicazione di inizio dei lavori asseverata per il superbonus. Il Comune, dopo aver inizialmente archiviato con esito positivo la pratica, avviava il procedimento di annullamento in autotutela della SCIA, della CILA e della concessione in sanatoria, contestando l’irrituale e tardiva presentazione dell’istanza di condono.
Il ricorrente impugnava i provvedimenti e le comunicazioni di avvio, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la carenza di motivazione sull’interesse pubblico, la propria buona fede di acquirente estraneo all’abuso e il decorso del termine di dodici mesi. Il Tribunale riuniva i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia resa su fattispecie analoga e valorizza il quadro indiziario raccolto dall’Amministrazione. La domanda di condono non risulta mai protocollata, gli oneri e l’oblazione sono stati corrisposti solo nel 2023, la figlia dell’originario proprietario ha disconosciuto la firma del padre, il libretto istruttorio non è firmato dal responsabile del servizio e la documentazione tecnica e fotografica presenta plurime incongruenze. Assume rilievo decisivo il fatto che della concessione in sanatoria non si faccia menzione nell’atto di compravendita.
Su queste basi il Tribunale applica il principio dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 17 ottobre 2017: la non veritiera prospettazione delle circostanze poste a fondamento dell’atto favorevole impedisce di configurare un affidamento legittimo, e l’onere motivazionale è soddisfatto mediante il richiamo documentato a tale prospettazione. Ne consegue che l’interesse pubblico è in re ipsa e non sussistono limitazioni temporali per l’annullamento.
Il Collegio esclude la dedotta contraddittorietà tra l’invio della comunicazione di avvio e l’affermazione della sua non necessità, poiché le comunicazioni sono state inviate e conosciute e l’interessato ha partecipato ai procedimenti. Quanto all’art. 3 della legge n. 241/1990, si precisa che rilevano le ragioni giuridiche e non le singole norme, secondo una lettura non formalistica coerente con l’art. 97, secondo comma, della Costituzione.
Il Tribunale ritiene irrilevante che il ricorrente non sia autore dell’abuso, poiché il nuovo proprietario subisce le conseguenze dell’illecito ai sensi dell’art. 31, secondo comma, del d.P.R. n. 380/2001. La comunicazione di inizio dei lavori asseverata, istituto intermedio tra attività edilizia libera e SCIA, non richiede l’esercizio dell’autotutela, ma attiva ordinari poteri repressivi estranei all’art. 21-nonies.
I ricorsi, previa riunione, sono respinti quanto ai provvedimenti di annullamento e dichiarati inammissibili quanto alle comunicazioni di avvio, di natura endoprocedimentale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.750,00.
Nota della Redazione
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