Rinuncia al ricorso non notificata e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 2278 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il ricorrente manifesti l’intenzione di rinunciare al ricorso, ancorché non notificata all’amministrazione resistente nel termine di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., costituisce fatto univoco dal quale il giudice amministrativo desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.. L’assenza delle formalità prescritte per la rinuncia non impedisce quindi la definizione del giudizio in rito, quando il comportamento processuale della parte dimostri in modo inequivoco il venir meno dell’interesse. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, non già estinto, con compensazione delle spese in presenza di giusti motivi.

Il Fatto

Le ricorrenti, gestore del servizio idrico integrato e suo socio privato, avevano impugnato la deliberazione con cui l’Assemblea Territoriale Idrica aveva approvato, ex art. 158-bis d.lgs. n. 152/2006, l’aggiornamento del progetto esecutivo di un intervento sulla rete di trasporto primaria, autorizzandone l’attuazione mediante convenzione con altra società. Il gravame lamentava la violazione della convenzione di gestione e delle statuizioni del giudice amministrativo d’appello, che avevano riconosciuto la perdurante validità del rapporto convenzionale e imposto la consegna degli impianti.

Dopo la costituzione delle resistenti e lo scambio di memorie, le ricorrenti depositavano atto con cui dichiaravano di rinunciare al ricorso e chiedevano la declaratoria di estinzione del giudizio. All’udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un ostacolo formale all’estinzione: la rinuncia non è stata notificata dal difensore munito di procura speciale nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, come richiede l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.. La definizione del giudizio nei termini richiesti dalla parte non è dunque praticabile.

Il percorso argomentativo non si arresta però a tale rilievo. Il giudice richiama l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti. La norma attribuisce quindi rilievo sostanziale alla manifestazione di volontà, indipendentemente dal rispetto della sequenza procedimentale.

In questo quadro il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1506 del 5 marzo 2019, secondo cui la dichiarazione con cui il ricorrente manifesti l’intenzione di rinunciare al ricorso, pur non notificata all’amministrazione resistente, dimostra in maniera inequivoca la carenza di interesse alla decisione ai sensi del comma 4. Il principio è direttamente applicabile alla fattispecie.

Alla luce dell’atto depositato, il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale. La qualificazione è significativa: non si tratta di estinzione per rinuncia, ma di definizione in rito fondata su un fatto processuale valutato dal giudice. Le spese sono compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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