Revoca dell’aggiudicazione e sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso (TAR Sardegna n. 227 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta revoca dell’atto impugnato, accompagnata dal riconoscimento in via amministrativa della pretesa sostanziale del ricorrente, determina la carenza di interesse alla decisione di merito e l’improcedibilità del ricorso. Il giudice rileva d’ufficio il venir meno dell’interesse, che costituisce condizione dell’azione, senza necessità di esaminare i motivi dedotti. La declaratoria di improcedibilità non presuppone una pronuncia sull’illegittimità dell’atto, ormai superato dal successivo esercizio del potere in autotutela. La compensazione delle spese di lite trova giustificazione nella natura della decisione e nella condotta della stazione appaltante.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta da ARST S.p.a. per la fornitura di 68 sistemi autobus elettrici classe II, di importo a base di gara pari a euro 38.760.000,00 oltre IVA. All’esito delle operazioni il RTI controinteressato si classificava primo con punti 82,51, mentre la ricorrente otteneva punti 80,49; la fornitura veniva quindi aggiudicata al raggruppamento.

La ricorrente impugnava l’aggiudicazione, i verbali di gara e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento e il risarcimento in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con domanda di subentro. Nel corso del giudizio, con deposito del 18.03.2024, veniva prodotta la revoca dell’aggiudicazione e la nuova aggiudicazione della procedura in favore della ricorrente.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del soccorso istruttorio operato dalla stazione appaltante in materia di avvalimento e di PASSOE, oltre alla mancata produzione dei certificati di iscrizione delle imprese ausiliarie, con violazione della lex specialis e della par condicio tra concorrenti. Tali censure investivano l’aggiudicazione e gli atti della Commissione di gara.

Il Collegio non giunge tuttavia all’esame del merito. Rileva che, successivamente alla notifica del ricorso, ARST ha disposto in autotutela la revoca dell’aggiudicazione in favore della controinteressata e ha aggiudicato la procedura alla ricorrente. Il potere amministrativo è stato quindi riesercitato in senso satisfattivo della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.

Su tali basi la parte ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, domandando la compensazione delle spese. Il venir meno dell’interesse, quale condizione dell’azione, impedisce una pronuncia utile sul ricorso.

Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e dispone la compensazione delle spese di lite, in ragione della natura della decisione e della sopravvenienza intervenuta. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *