Revoca in autotutela della gara e soccombenza virtuale dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 456 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela dell’intera procedura di gara, disposta dalla stazione appaltante prima della decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più contestabile l’assetto degli atti impugnati. Nel regolare le spese di lite il giudice amministrativo applica il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito che la controversia avrebbe avuto al momento della proposizione del gravame. La condanna alle spese è giustificata quando l’illegittimità dell’atto impugnato fosse manifesta sin dalla sua emanazione e abbia costretto il ricorrente ad agire in giudizio. La compensazione è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, quali la complessità della questione o la condotta del privato che abbia indotto in errore l’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la deliberazione di indizione di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici, con accordo-quadro a più operatori economici senza successivo confronto competitivo, unitamente al bando, al disciplinare, al capitolato e all’intera documentazione di gara. Deduceva l’illegittimità di alcune clausole, in particolare quella che riservava la partecipazione ai produttori e ai loro distributori autorizzati e che limitava questi ultimi a due lotti e due contratti di distribuzione, nonché la disciplina del riparto delle forniture e quella della garanzia definitiva.

Nel corso del giudizio la stazione appaltante sospendeva la gara e, con successiva deliberazione, ne disponeva la revoca in autotutela, con riserva di indire una nuova procedura. La revoca era motivata dalla necessità di rimodulare la lex specialis in conformità alle indicazioni dell’Autorità anticorruzione, intervenute su istanza di altro operatore economico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, per effetto della revoca dell’intera procedura, l’interesse alla decisione di merito è venuto meno. L’atto impugnato non è più idoneo a produrre effetti e il ricorso va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La questione centrale attiene al regolamento delle spese. Il giudice applica il criterio della soccombenza virtuale, ricostruendo quale sarebbe stato l’esito della lite sulla base delle prospettazioni iniziali delle parti e dell’interesse ad agire esistente al momento della proposizione del gravame.

Secondo l’indirizzo richiamato, la condanna alle spese è giustificata quando il ricorrente abbia denunciato una manifesta illegittimità del provvedimento sin dalla sua emanazione (Cassazione Civile, V, n. 20750/2025, n. 26683/2025 e n. 34071/2025). In caso di illegittimità originaria dell’atto che abbia costretto il cittadino ad agire, l’amministrazione è considerata virtualmente soccombente (Consiglio di Stato n. 6995/2019).

Il criterio non è assoluto: la compensazione è ammessa in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, come la complessità della questione, sopravvenienze o la condotta del privato che abbia contribuito all’errore (Consiglio di Stato n. 842/2022 e n. 4306/2022). Nel caso concreto l’intervento in autotutela è dipeso dal riconoscimento del vizio denunciato dalla ricorrente, sia pure in occasione di un diverso procedimento, e non emergono circostanze che giustifichino la compensazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite e compensazione tra le parti private.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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