Strutture provvisorie post-sisma: ordinanze contingibili, cessazione e rimozione dei manufatti (TAR Abruzzo n. 202 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti adottate per fronteggiare l’emergenza post-sismica, in quanto provvedimenti extra-ordinem, producono effetti rigorosamente limitati al tempo dell’emergenza che ne ha imposto l’adozione e non sono suscettibili di ultrattività una volta revocate. Cessata la fase emergenziale e ripristinate condizioni alloggiative ordinarie, è razionale la scelta dell’amministrazione di disporre la rimozione dei manufatti provvisori realizzati in forza di tali ordinanze; in capo ai titolari non sussiste alcuna aspettativa qualificata al mantenimento, essendo il manufatto provvisorio per definizione e legato allo stato di emergenza. La comunicazione impersonale dell’avvio del procedimento mediante pubblico avviso è legittima quando il numero dei destinatari supera quello di 50, soglia fissata dall’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, norma applicabile in via analogica agli altri procedimenti amministrativi.
Il Fatto
La società ricorrente aveva realizzato strutture operative provvisorie a servizio dei cantieri della ricostruzione in forza delle ordinanze sindacali n. 711/2010 e n. 37/2011, adottate per fronteggiare l’emergenza post-sismica. Terminata ex lege la fase emergenziale al 31 agosto 2012, ai sensi dell’art. 67-bis della legge n. 134/2012, il Comune revocava le predette ordinanze con l’ordinanza n. 24/2013 e con la deliberazione di G.C. n. 392/2015 imponeva la rimozione dei manufatti entro diciotto mesi dall’avvio del procedimento. Seguiva l’avviso pubblico del 24 aprile 2016 e la nota dell’8 marzo 2018 con cui l’Ispettorato Urbanistico annunciava i controlli.
La società impugnava tali atti davanti al TAR, deducendo l’erronea interpretazione dell’ordinanza n. 24/2013, il contrasto della deliberazione n. 392/2015 con un precedente della stessa sede e l’illegittimità della comunicazione impersonale dell’avvio del procedimento rispetto a soli 106 destinatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera l’eccezione processuale dell’amministrazione in ragione dell’infondatezza nel merito. Il primo argomento riguarda la natura delle ordinanze n. 711/2010 e n. 37/2011: si tratta di ordinanze contingibili e urgenti, destinate per il loro carattere extra-ordinem a produrre effetti limitati nel tempo e legati all’esigenza contingente. La tesi della ricorrente, secondo cui la finalità sarebbe stata quella di agevolare la ricostruzione e non l’emergenza, non trova riscontro: le ordinanze si fondano sulla sola finalità di garantire la salute dei lavoratori e dei cittadini e la salvaguardia dell’igiene pubblica.
Quanto al richiamo alla sentenza del TAR n. 813/2015, il Collegio precisa che essa ha escluso l’abusività delle costruzioni al momento del ricorso, ma non ha affermato l’ultrattività delle ordinanze revocate. Altra cosa è la legittimità dei manufatti in presenza di titoli abilitativi, altra la perdurante efficacia di ordinanze contingibili dopo l’espresso provvedimento di abrogazione.
La valutazione della posizione dei singoli non è stata omessa: l’avviso pubblico del 24 aprile 2016 ha consentito alle imprese di partecipare al procedimento, fornire apporto istruttorio e depositare memorie ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990. Il Comune non ha disposto la rimozione ex abrupto, ma l’ha subordinata alla conclusione del procedimento aperto allo scopo.
Ripristinate le condizioni alloggiative ordinarie, appare razionale la scelta di porre fine al regime emergenziale: i manufatti, per loro natura provvisori, non hanno più motivo di essere mantenuti e in capo alla ricorrente non sussiste alcuna aspettativa qualificata.
Infine, la censura sulla comunicazione impersonale è infondata: l’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 fissa in 50 la soglia oltre la quale la pubblica amministrazione può procedere mediante pubblico avviso, e tale previsione, sebbene dettata per le procedure ablatorie, è applicabile in via analogica agli altri procedimenti per l’identità degli interessi in discussione. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.