Tettoia di rilevante superficie integra nuova costruzione non condonabile in zona vincolata (Cons. Stato n. 2283 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La tettoia che copra una superficie di rilevante estensione non è qualificabile come opera pertinenziale di modeste dimensioni, ma integra nuova costruzione soggetta a preventivo permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Essa non rientra pertanto nella tipologia 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, riservata agli abusi non valutabili in termini di superficie o volume, ma nelle tipologie 1 o 2, per le quali la legge regionale del Lazio n. 12/2004 preclude a priori il condono in area vincolata. Il diniego di condono è atto vincolato: la compiuta indicazione di un solo vincolo, esistente già alla data della domanda, è sufficiente a sostenerne la motivazione. In area vincolata non si forma alcun silenzio-assenso sull’istanza di condono.

Il Fatto

La Diocesi appellante aveva presentato nel dicembre 2004 istanza di condono edilizio per un abuso di tipologia 1, consistente nella realizzazione di una tettoia di 234,50 mq. a copertura di un’area interna al comprensorio di un immobile in Roma. L’area risultava gravata da vincoli paesaggistici e archeologici.

Roma Capitale, dopo il preavviso di rigetto, respingeva definitivamente l’istanza nel 2020. Il TAR per il Lazio respingeva il ricorso e la Diocesi proponeva appello, contestando la qualificazione dell’opera, l’inquadramento nella tipologia 6 e la sufficienza della motivazione sul vincolo paesaggistico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi due motivi, relativi alla natura della tettoia. L’appellante sosteneva che l’opera, di modeste dimensioni e natura pertinenziale, non comportasse incremento di superficie utile secondo il punto 13 dell’Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo, e andasse quindi ricondotta alla tipologia 6.

La censura è respinta sul piano probatorio. Il provvedimento impugnato descrive la tettoia come estesa 234,50 mq. e posta a copertura di un’area interna al comprensorio. L’appellante denuncia travisamento in fatto, ma non offre alcuna dimostrazione: non produce fotografie né perizia tecnica sulle dimensioni e caratteristiche del manufatto. Il Collegio, privo di elementi contrari, dà credito alla descrizione contenuta nell’atto e conferma la qualificazione del primo giudice: si tratta di nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, non di pertinenza.

Ne segue il rigetto anche della censura sull’asserita qualificazione dell’abuso come “abuso maggiore”. Una tettoia di tale superficie coperta, anche se posta a copertura di un’area interna al fabbricato principale, è opera caratterizzata dalla superficie coperta e non rientra nella tipologia 6. Corretta è invece la qualificazione nelle tipologie 1 o 2, per le quali il condono è precluso dalla presenza di vincoli sull’area occupata.

Sul terzo motivo, relativo al difetto di motivazione sul vincolo paesaggistico, il Collegio ricostruisce la disciplina regionale, più severa di quella nazionale perché considera preclusivi a priori anche i vincoli posteriori all’opera. Il vincolo non è però ostativo se sorto dopo la domanda di condono: in tal caso l’istanza è astrattamente ammissibile e va istruita con il parere dell’autorità preposta.

Roma Capitale ha prodotto la Relazione di valutazione delle osservazioni in materia vincolistica, da cui risulta che il vincolo archeologico, già inserito nel P.T.P.R., gravava sull’area prima dell’esecuzione dell’abuso. L’appellante non ha contestato efficacemente né l’esistenza del vincolo né la sua anteriorità. Il Collegio ritiene quindi dimostrata la sussistenza del vincolo archeologico alla data della domanda, di per sé idoneo a determinare l’inammissibilità del condono. Il ragionamento del TAR resta valido, con la precisazione che la preclusione a priori va riferita solo al vincolo archeologico e non a quello paesaggistico sorto nel 2010.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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