Mutamento di settore merceologico e debenza del contributo di costruzione (TAR Puglia n. 1398 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione è dovuto tutte le volte in cui l’intervento edilizio produca un incremento del carico urbanistico, da valutarsi anche in relazione alla maggiore dotazione di standards richiesta dalla normativa urbanistica per la nuova destinazione. Il mutamento del settore merceologico di un’attività commerciale, da non alimentare ad alimentare, che comporti un aumento della superficie a parcheggio necessaria, integra di per sé tale aggravio, a prescindere dalle questioni concernenti la modificazione dei volumi e dei prospetti. La ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione non è esclusa dalla onerosità del titolo quando determini un siffatto effetto. La quantificazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione va verificata alla stregua delle delibere comunali vigenti al momento del rilascio del titolo e della tipizzazione urbanistica dell’area.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione degli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per l’intervento autorizzato con PAU n. 6/2019, rilasciato dal SUAP dell’Unione dei Comuni Montedoro. L’intervento riguarda la demolizione e ricostruzione di un immobile a destinazione commerciale, con volumetria inferiore a quella esistente e mutamento del settore merceologico da non alimentare ad alimentare e misto.

La società ha lamentato di aver corrisposto complessivamente l’importo richiesto dall’ente locale, contestandone la debenza. Ha dedotto che, in base alla disciplina vigente al momento del rilascio del titolo, l’intervento sarebbe stato soggetto a SCIA e non a permesso di costruire, con conseguente non debenza del contributo; in via gradata, che le caratteristiche dell’opera escluderebbero un aggravio del carico urbanistico; e, ulteriormente, l’erroneità del calcolo del costo di costruzione. Il Comune si è costituito producendo la relazione dell’Ufficio tecnico comunale.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza n. 1207 del 4.11.2024 il Tribunale ha disposto apposita verificazione, demandata al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Taranto, per descrivere le operazioni di quantificazione e verificare la correttezza dei conteggi. Il verificatore ha concluso nel senso della debenza degli importi.

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto alle censure sulla non debenza del contributo, appare risolutiva la considerazione secondo cui, anche a prescindere dalle questioni concernenti la modificazione dei volumi e dei prospetti, ciò che essenzialmente rileva è il mutamento della categoria merceologica: la precedente attività apparteneva al settore “non alimentare – altri beni”, mentre quella esercitata in forza del PAU rientra nel settore “alimentare”.

Tale mutamento ha determinato un oggettivo incremento del carico urbanistico, correlato alla maggiore dotazione di parcheggi nei termini indicati dal Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, vigente al momento del rilascio del titolo. La circostanza giustifica di per sé il pagamento degli oneri. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui gli oneri di urbanizzazione compensano la collettività per il carico urbanistico aggiuntivo causato dall’attività edificatoria (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14.3.2025, n. 2126).

Sulla quantificazione, il Collegio non ha ravvisato ragioni per dissentire dal conteggio del verificatore, che ha sostanzialmente confermato l’operato dell’Amministrazione all’esito di analitica verifica dei presupposti. Per il costo di costruzione è stata applicata la delibera consiliare n. 43/2017, con l’aliquota del 7,5% per gli edifici destinati ad attività commerciali: l’intervento non è stato qualificato come recupero del patrimonio edilizio esistente. Per gli oneri di urbanizzazione l’area è stata considerata “zona agricola” secondo il Programma di Fabbricazione vigente, risultando intervenuta la sola variazione della destinazione d’uso dell’immobile e non dell’area.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conferma degli importi richiesti. Il compenso del verificatore, liquidato in € 2.500,00 oltre accessori, è posto a carico della parte ricorrente; le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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