Permesso stagionale, archiviazione vincolata e irrilevanza del preavviso (TAR Toscana n. 228 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno, quando l’amministrazione non compie valutazioni discrezionali ma si limita ad accertare l’insussistenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla legge, il provvedimento di archiviazione non è illegittimo per violazione delle norme sul procedimento o sulla forma ove, per la sua natura vincolata, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 va letto alla luce dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, che impone di valutare il contenuto sostanziale dell’atto e non di annullarlo formalisticamente. Nel permesso per lavoro stagionale la sussistenza del rapporto con il datore richiedente è presupposto necessario ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, e il suo venir meno non obbliga a considerare le ragioni delle dimissioni né una nuova proposta di lavoro. La conversione in lavoro subordinato e quella in attesa occupazione restano subordinate ai rispettivi presupposti, con esclusione espressa delle disposizioni richiamate.

Il Fatto

La società datrice di lavoro otteneva un nulla osta per lavoro stagionale in favore di una cittadina straniera. La lavoratrice entrava in Italia e avviava il rapporto il 20.04.2023, presentando però dimissioni volontarie il 29.04.2023. Il datore depositava il modulo attestante il recesso presso la Prefettura il 17.05.2023.

Con decreto del 19.05.2023, notificato il 16.06.2023, il Prefetto disponeva l’archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno stagionale, ancora pendente. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, dolendosi della mancata istruttoria e del mancato contraddittorio, e chiedeva l’accertamento del diritto al rilascio. Il Tribunale accoglieva in fase cautelare; all’esito dell’udienza pubblica respingeva il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio, a un più attento esame rispetto alla sommaria delibazione cautelare, ritiene il ricorso infondato. Il motivo unico lamenta la mancata attivazione dell’istruttoria e del contraddittorio, che avrebbe consentito di valutare il rilascio del titolo tramite un nuovo datore o un permesso per attesa occupazione.

Il Tribunale ricostruisce i presupposti del titolo stagionale richiamando l’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998: vigenza del nulla osta, disponibilità di adeguato alloggio e sussistenza di un rapporto di lavoro con il datore richiedente. Nel caso concreto il terzo requisito è venuto meno per effetto delle dimissioni in costanza di procedimento, sicché l’amministrazione non poteva che concludere in forma semplificata, stante l’improcedibilità.

L’archiviazione, pur di valenza sostanziale, costituisce attività vincolata: l’autorità prende atto del venir meno di un presupposto normativamente richiesto. Da qui la conclusione che l’art. 10-bis non può essere invocato in senso formalistico, dovendosi applicare l’art. 21-octies, comma 2. L’amministrazione non era tenuta a valutare le ragioni delle dimissioni né una nuova proposta di lavoro, documentata ma successiva.

Quanto alla conversione, il collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul carattere non strumentale del rapporto stagionale e sulla necessità di una durata superiore a tre mesi. Nel caso concreto i presupposti non risultano dimostrati. La richiesta di permesso per attesa occupazione è infine esclusa dal richiamo dell’art. 24 all’art. 22, che espressamente non richiama i commi 11 e 11-bis. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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