Porto di fucile per caccia e valutazione di buona condotta del richiedente (TAR Toscana n. 226 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia costituisce espressione di un’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nel valutare il requisito della buona condotta del richiedente. Tale giudizio di non affidabilità può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, ma che risultano complessivamente non ascrivibili a una condotta specchiata. Non è dirimente la rimessione della querela: l’Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall’estinzione del reato o dalla rinuncia della persona offesa. Parimenti, la mancanza di buona condotta può desumersi da accadimenti episodici o isolati, purché significativi, in ragione della finalità preventiva e cautelare a tutela dell’incolumità dei consociati e dell’ordine e sicurezza pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Firenze ha respinto la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Il diniego si fondava su tre circostanze: una segnalazione della Polizia Municipale per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), un procedimento davanti al Giudice di Pace per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. (lesioni personali) e un’ulteriore segnalazione per violazione della normativa edilizia.

Con un’unica censura il ricorrente ha sostenuto che tali circostanze non integrerebbero alcuna fattispecie ostativa tipica e che il diniego si fonderebbe su una pretesa pericolosità sociale priva di riscontro. Il Ministero dell’Interno, costituitosi, ha chiesto il rigetto, ravvisando nelle vicende complessivamente considerate la mancanza del requisito della buona condotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e affronta il nucleo della doglianza, ossia la dedotta assenza di una fattispecie ostativa tipica e l’illegittimità di una valutazione fondata su una generica pericolosità del richiedente. Il Tribunale richiama un costante orientamento secondo cui il giudizio di non affidabilità espresso dall’Amministrazione può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non riconducibili a buona condotta, nell’ampia discrezionalità dell’autorità competente (Cons. Stato, sez. III, n. 7735/2022; TAR Lombardia, sez. I, n. 1898/2022).

Quanto al procedimento per lesioni, il Collegio ritiene non dirimente la rimessione della querela. L’Amministrazione conserva il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dalla remissione o dalla formale estinzione del reato, circostanze che non sono decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o inaffidabilità. La remissione incide solo sulla procedibilità, lasciando inalterata l’autonoma valutazione della personalità del soggetto richiedente (TAR Valle d’Aosta n. 19 del 13 aprile 2017; TAR Lombardia, Brescia, n. 436 del 4 maggio 2022; TAR Sicilia, Catania, n. 670 del 2 marzo 2021; TAR Campania, Napoli, n. 3024 del 4 maggio 2018; Cons. Stato, sez. III, n. 11175/2022).

Nel merito, dagli atti di indagine, dal verbale di querela e dalla relazione medico-ospedaliera emerge un comportamento del ricorrente che denota un’indole violenta e aggressiva, incompatibile con il porto d’arma: il fatto violento, consistito in due pugni al volto del querelante, era legato a diatribe su ritardi di pagamento per un lavoro commissionato alla sua ditta.

Quanto alle ulteriori segnalazioni, il Tribunale ritiene che l’Amministrazione le abbia correttamente valutate come idonee a delineare un quadro complessivo di mancanza del requisito della buona condotta. Si ribadisce che tale mancanza può essere ravvisata anche in base ad accadimenti episodici o isolati, purché significativi, poiché la finalità preventiva e cautelare a tutela dell’incolumità dei consociati e dell’ordine pubblico consente di valorizzare fatti privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, ove idonei indici di una non specchiata condotta (TAR Campania, Salerno, sez. I, 30/08/2023). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 659 c.p.

Tutte le 20 sentenze sull'art. 659 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *