Ville vesuviane, vincolo culturale ex lege anche sul parco pertinenziale (Cons. Stato n. 2294 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le ville vesuviane inserite nell’elenco approvato con D.M. 19 ottobre 1976 costituiscono beni culturali ex lege ai sensi della legge 29 luglio 1971, n. 578, a prescindere dal soggetto titolare del diritto dominicale. Il vincolo culturale impresso alla villa si estende alle sue pertinenze, ivi compreso il parco o giardino che ne esprime il pregio architettonico e artistico, salvo che sia provato che il parco avesse già perduto ogni valore storico-artistico al momento di imposizione del vincolo. Nel giudizio di legittimità dell’annullamento in autotutela del condono edilizio rilievo esclusivo ha l’esistenza formale del vincolo sull’area, non il suo successivo decadimento, dovendo la valutazione di compatibilità essere demandata alla Soprintendenza in sede di rilascio del condono. La denunciata disparità di trattamento non è deducibile avverso i provvedimenti in materia di abusi edilizi, espressione di potere vincolato. La violazione delle garanzie procedimentali rileva solo se il loro rispetto avrebbe potuto determinare un contenuto dispositivo diverso.

Il Fatto

Con atto del 1992 l’appellante acquistava un fondo rustico ricadente nel complesso di Villa Pignatelli di Monteleone, in Napoli. Sul fondo realizzava un immobile senza permesso di costruire e presentava istanza di condono edilizio ex legge n. 724/1994, allegando autocertificazione di insussistenza di vincoli. Il Comune rilasciava il condono con provvedimento del 2 agosto 2007.

Nel 2021 il controinteressato segnalava che il fabbricato insisteva su area compresa nell’elenco delle ville vesuviane di cui al D.M. 19 ottobre 1976. Il Comune annullava in autotutela il condono nel gennaio 2022; indi revocava l’annullamento nel novembre 2022, a fronte di nota soprintendizia che escludeva il vincolo; quindi, a seguito di nuova certificazione della Soprintendenza del 29 dicembre 2022 attestante il vincolo, adottava un secondo annullamento in autotutela il 10 febbraio 2023. Il TAR Campania, riuniti i ricorsi, respingeva nel merito l’impugnazione di quest’ultimo provvedimento. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura secondo cui le ville vesuviane sarebbero tutelate solo se appartenenti all’ente all’uopo costituito. La legge n. 578/1971, istitutiva dell’ente, è normativa speciale rispetto alla disciplina generale sui beni culturali; le ville incluse nell’elenco ministeriale fanno parte del patrimonio artistico ex lege, indipendentemente dal proprietario. Il vincolo culturale, ribadisce il Consiglio richiamando la Sez. VI n. 3605 del 9 maggio 2022, è quindi soggettivamente irrilevante quanto al regime dominicale.

Il secondo motivo contesta l’estensione del vincolo al parco. La Corte ritiene che ogni villa non sia data solo dalle componenti strutturali, ma anche dalle pertinenze che ne determinano il pregio. Richiamando la Sez. VI n. 8243 del 24 ottobre 2025, afferma che il vincolo si estende a tutti gli elementi del complesso immobiliare. Decisivo è però accertare se il parco avesse perduto pregio già nel 1976: le risultanze istruttorie di primo grado, tra cui la relazione della Soprintendenza e la pubblicazione del 2015, dimostrano il contrario, permanendo tracce dei tracciati e dei padiglioni settecenteschi.

Le perizie prodotte dall’appellante solo in appello sono inammissibili ex art. 104, comma 2, c.p.a., non ricorrendo le ipotesi eccettuative, e comunque irrilevanti perché incentrate sullo stato attuale di degrado e non sulle condizioni al tempo del vincolo. Il richiamo alla n. 3605 del 2022 è inconferente: in quel caso era impugnato un parere negativo della Soprintendenza, qui la valutazione di compatibilità non è ancora resa.

Quanto alla disparità di trattamento per i condoni rilasciati ad altri, la Corte osserva che in materia di abusi edilizi il potere è vincolato ai presupposti normativi, sicché non sono deducibili profili di eccesso di potere propri del potere discrezionale. Infine, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina illegittimità, poiché ex art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990 non è provato che il suo rispetto avrebbe mutato il contenuto dispositivo, essendo l’area pacificamente vincolata. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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