Fascia di rispetto cimiteriale e deroga da ampliamento approvato prima dell’edificazione (Cons. Stato n. 2295 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta della fascia di rispetto cimiteriale discende direttamente dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e prescinde dal recepimento cartografico nel piano regolatore. La deroga prevista dal comma 4 della medesima disposizione, per l’ampliamento del complesso cimiteriale, presuppone che il progetto sia approvato dal consiglio comunale dopo la realizzazione dell’immobile che viene assorbito nella fascia. Il momento discriminante è l’approvazione consiliare del progetto generale, non la materiale esecuzione dei lavori né l’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta. Il diniego di condono edilizio costituisce espressione di potere vincolato, con la conseguenza che non sono configurabili profili di disparità di trattamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Campania il provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella l. n. 326 del 2003, avente ad oggetto un fabbricato ultimato nel 2001. Il diniego si fondava sull’insistenza del manufatto nella fascia di rispetto cimiteriale di 100 metri.

Il ricorrente sosteneva che l’immobile, al momento dell’edificazione, si collocava a 146 metri dal cimitero, ben oltre la fascia, e che solo a seguito dell’ampliamento del cimitero realizzato nel 2003 la distanza si era ridotta a 97/98 metri. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo irrilevante il momento della realizzazione e individuando quello della pronuncia dell’Amministrazione sull’istanza. Proponeva appello l’interessato, mentre il Comune si costituiva in resistenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato come non condivisibile la tesi del vincolo sopravvenuto. Il vincolo cimiteriale, giuridicamente inteso, era sorto prima della realizzazione del fabbricato: sopravvenuta non è la creazione giuridica del vincolo, ma la materiale rifluenza dell’opera nella fascia di rispetto per effetto dell’ampliamento.

Il fatto dedotto è stato tuttavia ritenuto astrattamente rilevante, potendo rientrare tra le ipotesi di deroga previste dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, il cui comma 4 consente al consiglio comunale di approvare, previo parere favorevole della ASL, l’ampliamento del cimitero a distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre 50 metri, al ricorrere di una delle condizioni ivi elencate. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza sul carattere di limitazione legale della proprietà a carattere assoluto (Cons. Stato n. 4656/2017, n. 5544/2013, Cass. civ. n. 26326/2016) e sulla disciplina derogatoria (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7862 del 2024).

L’interpretazione letterale e sistematica ha condotto a individuare il momento rilevante nell’approvazione consiliare del progetto di ampliamento. La delibera, ove pubblicata, rende conoscibile la nuova estensione della fascia e impone di astenersi dal costruire entro essa. Non conta la materiale esecuzione dei lavori.

L’istruttoria ha chiarito che l’approvazione del progetto risale agli anni 1981-1983, mentre l’immobile è stato ultimato nel 2001. Difetta pertanto il presupposto della deroga: l’ampliamento è stato approvato prima della costruzione. Irrilevante l’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta nel 2003, atto finale di un iter nel quale il progetto generale era già stato approvato dal consiglio.

Il Collegio ha poi dichiarato inammissibile, perché in violazione del divieto di novum ex art. 104 c.p.a., la deduzione tardiva circa una distanza superiore ai 100 metri, contrastante con le precedenti allegazioni di parte. Quanto alla disparità di trattamento, il diniego di condono è espressione di potere vincolato: eventuali sanatorie rilasciate in casi analoghi non legittimano la pretesa a identico trattamento. L’appello è stato respinto, con conferma del dispositivo della sentenza appellata sulla base di un diverso percorso motivazionale, e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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