Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e accessorietà dell’impugnazione incidentale (TAR Sicilia n. 3572 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice, in ossequio al principio dispositivo, non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è pertanto tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La medesima declaratoria colpisce il ricorso incidentale, che ha carattere accessorio rispetto al ricorso principale, ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti di una procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia presso l’Università di Messina, insieme ai verbali della commissione e alla relazione riassuntiva. La procedura era stata riaperta dopo una precedente sentenza di annullamento del TAR Sicilia, sede di Catania, che aveva caducato la valutazione dei candidati.

La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’illegittimità degli atti nella parte in cui avevano ammesso il ricorrente principale alla prova didattica e lo avevano incluso nella graduatoria finale. Nel corso del giudizio l’Università resistente ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; il ricorrente principale ha quindi depositato istanza chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e/o di sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente incidentale ha aderito a tale richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte ricorrente conserva piena disponibilità dell’azione. Può quindi rinunciare al ricorso oppure dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice amministrativo non dispone del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

In applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione della parte impone al giudice di definire il giudizio con una pronuncia in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Tribunale richiama sul punto un orientamento consolidato, citando T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 17 settembre 2024, n. 5011, T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV bis, 8 aprile 2024, n. 6724 e T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 337.

Quanto al ricorso incidentale, il Collegio ne afferma la natura accessoria rispetto al ricorso principale. La declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo travolge quindi anche l’impugnazione incidentale, che segue la sorte del giudizio principale in virtù del vincolo degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso incidentale è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’esito meramente processuale della controversia e della concorde richiesta formulata dai contendenti. Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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