Tolleranza del 2% riferita alla singola unità e non all’edificio (TAR Abruzzo n. 230 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La tolleranza di cantiere del 2 per cento, prevista dall’art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001 (oggi art. 34-bis), opera esclusivamente con riferimento alla singola unità abitativa e non all’intero edificio nel suo complesso. Ne consegue che la parziale difformità non può essere invocata quando le opere realizzate costituiscano volumi autonomi rispetto all’immobile assentito, dotati di propria consistenza e destinati a diversa funzione. In tal caso l’amministrazione qualifica correttamente l’intervento come eseguito in totale difformità o in assenza di titolo e applica la sanzione demolitoria dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza di demolizione di immobile abusivo, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. La presentazione di una sanatoria determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che riacquista piena efficacia in caso di rigetto o annullamento della stessa, senza necessità di una nuova ingiunzione.
Il Fatto
A seguito di sopralluogo, i tecnici comunali accertavano la presenza di opere abusive consistenti in un vano tecnico e in un elemento edilizio realizzato in aderenza a un immobile. Il Comune emanava quindi ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, con contestuale avvertimento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
La proprietaria proponeva istanza di riesame, invocando la tolleranza del 2 per cento ex art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001, e presentava SCIA in sanatoria. L’amministrazione rigettava l’istanza e annullava la SCIA, ritenendo la tolleranza riferibile alla singola unità immobiliare e non all’intero complesso. La ricorrente impugnava così l’ordinanza davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della qualificazione dell’abuso. La ricorrente sosteneva che le opere rientrassero entro il 2 per cento delle misure progettuali dell’edificio complessivo e che, dunque, non configurassero alcuna difformità. Il Tribunale respinge la tesi: le opere oggetto di demolizione costituiscono volumi autonomi rispetto a quanto assentito, come emerge dalla planimetria e dalle fotografie allegate all’ordinanza.
L’aumento di volumetria, osserva il Collegio, è avvenuto mediante un diverso immobile e non attraverso un incremento entro il 2 per cento dell’unità assentita. L’ordinanza parla infatti di organiche addizioni orizzontali e verticali e non di un lieve incremento della singola unità immobiliare. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza secondo cui la tolleranza di cantiere va riferita a ciascun appartamento e non all’intero edificio, altrimenti gli scostamenti assumerebbero estensione tanto maggiore quanto più grande risulti il complesso.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017: l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità, neppure quando intervenga tardivamente o il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso.
Sul terzo motivo, il Collegio rileva che il Comune ha annullato la SCIA in sanatoria: l’ordine di demolizione ha quindi ripreso efficacia. La presentazione della sanatoria determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine, che in caso di rigetto riacquista pieno vigore senza necessità di nuova ingiunzione, dovendosi altrimenti riconoscere al privato il potere di paralizzare sine die il provvedimento sanzionatorio.
Infine, il Tribunale esclude l’applicabilità dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, confermando il ricorso all’art. 31 per le opere realizzate in totale difformità. La dedotta impossibilità di demolizione senza pregiudizio della parte conforme resta affermazione non provata, a fronte di un’ordinanza che attesta l’autonomia strutturale delle opere e la tecnica possibilità del ripristino. Il ricorso è respinto nel merito.
Nota della Redazione
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